Il curatore fallimentare è un pubblico ufficiale che esercita svolge l’esercizio provvisorio d’impresa al posto del “fallito”, ma quali sono le sue competenze e la formazione?
Chi è il curatore fallimentare
Il fallimento di un’impresa, che si tratti di un’attività imprenditoriale individuale, di una società di persone o di capitali, è sempre un momento molto delicato perché nella maggior parte dei casi la causa del fallimento sono i debiti accumulati. Naturalmente chi vanta dei crediti a sua volta può avere delle difficoltà generate proprio dalla mancata riscossione dei crediti e quindi si può avere una reazione a catena. Il legislatore per evitare ciò, tutela i creditori e lo fa attraverso la nomina di un curatore fallimentare che assume le veci del fallito. Il curatore fallimentare viene nominato nel momento in cui viene aperta la procedura fallimentare e viene designato con sentenza.
L’articolo 28 della Legge Fallimentare stabilisce i requisiti professionali necessari per poter svolgere il ruolo di curatore fallimentare. In particolare deve trattarsi di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e ragioniere commercialista, che esercita la funzione in forma singola o associata. Tra coloro che possono esercitare tali funzioni, vi sono anche soggetti che pur non avendo una formazione specifica hanno dimostrato di avere particolare abilità nel campo della gestione di azienda, si tratta quindi di amministratori di società per azioni che abbiano dimostrato particolari doti professionali. Non devono però esservi rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con il fallito, con i suoi creditori o con coloro che hanno contribuito al dissesto, deve quindi trattarsi di una figura estranea.
Di cosa si occupa il curatore fallimentare
Il principale compito del curatore fallimentare è predisporre il piano di liquidazione e il progetto di stato passivo, inoltre cura le comunicazioni con i creditori. Le comunicazioni ai creditori vengono svolte attraverso PEC, nel caso in cui il creditore non comunichi l’indirizzo, oppure la comunicazione non vada a buon fine, la stessa viene depositata presso la cancelleria del tribunale competente (art 31 bis legge fallimentare).
Si tratta di un ruolo di particolare responsabilità che deve essere svolto con meticolosità e diligenza, in quanto è necessario provare a dare soddisfazione a tutti i creditori che hanno crediti pendenti e naturalmente la sua attività è svolta con il controllo del giudice fallimentare e del comitato dei creditori. Infatti entro 60 giorni dalla nomina (il soggetto designato può naturalmente non accettare l’incarico) deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata da cui si possano evincere le circostanze e le cause del fallimento stesso e se vi sono responsabilità del fallito o di altri soggetti coinvolti.
Questa relazione è molto importante perché da essa possono emergere circostanze da far valere sia sotto il profilo penale, ad esempio il fallito ha commesso dei reati durante lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, abbia occultato del beni in danno dei creditori, oppure rilievi civili e quindi può essere esposto a responsabilità civile per danni procurati a terzi nell’esercizio dell’attività. Nel caso in cui il fallimento riguardi una società, i rilievi circa le responsabilità vengono effettuati anche nei confronti di amministratori e organi di controllo.
Ulteriori adempimenti del curatore fallimentare
Il curatore deve redigere l’inventario dei beni del fallito e apporre il sigillo sui beni.
Tra le attività che deve compiere il curatore fallimentare, vi è anche la redazione di un rapporto di riepilogo semestrale di tutte le attività compiute nei sei mesi.
Il curatore nel momento in cui riceve l’incarico deve anche aprire un conto corrente, in esso devono essere versate le somme recuperate durante la procedura, ad esempio crediti dell’azienda riscossi dal curatore; le somme saranno comunque utilizzate per la stessa procedura e quindi per le spese si essa e per coprire i vari debiti.
Operazioni straordinarie del curatore fallimentare
Solitamente il curatore fallimentare agisce in autonomia, vi sono però delle operazioni considerate straordinarie che devono essere autorizzate dal giudice delegato o dal comitato dei creditori. Tra le azioni considerate straordinarie vi sono, ad esempio, l’accettazione delle eredità (potrebbe sembrare un controsenso, ma in realtà l’eredità potrebbe contenere anche debiti e questo andrebbe a creare danno ai creditori), inoltre sono operazioni straordinarie la riduzione dei crediti vantati dall’azienda, la cancellazione di pegni e ipoteche. Il curatore nel fare la proposta al giudice o al comitato deve indicare i motivi per cui ritiene di dover procedere a tali operazioni e quindi i vantaggi concreti che potrebbero derivarne per le parti. (art 35 legge fallimentare)
Revoca del curatore
Il curatore fallimentare può essere anche revocato, i casi in cui ciò è possibile sono limitati, cioè devono verificarsi dei fatti che facciano ritenere il soggetto nominato non adeguato a svolgere le stesse funzioni e la revoca può avvenire su richiesta del giudice delegato, potrebbe ad esempio sollevarlo dall’incarico nel caso in cui ometta le relazioni viste in precedenza, oppure potrebbe essere revocato sempre dal giudice delegato, su richiesta del comitato dei creditori che naturalmente deve motivare tale richiesta. La revoca può avvenire anche nel caso in cui ci siano rapporti di parentela che avrebbero dovuto portare alla non accettazione dell’incarico.
La revoca avviene con decreto motivato e prima dell’emissione dello stesso devono essere ascoltati il curatore e il comitato dei creditori.
Contro gli atti del curatore inoltre possono essere presentati dei reclami, gli stessi devono essere fatti entro 8 giorni dalla ricezione/conoscenza stessa degli atti.