Esonero contributivo parità di genere, condizioni e istruzioni INPS

parità di genere

L’articolo 5 della legge 162 del 2021 rende  operativo l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dell’1%, con un limite massimo di 50.000 euro annui, in favore dei datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere UNI. Ecco come avvalersene.

A chi spetta l’esonero contributivo parità di genere

L’Inps con il messaggio 13 agosto 2024, n. 2844 ha fornito le istruzioni per avvalersi dell’esonero contributivo pari all’1% per le imprese che hanno ottenuto il certificato di parità di genere. L’esonero è previsto dall’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

Possono ottenere il beneficio le imprese che hanno ottenuto la certificazione di parità di genere, rilasciata in conformità alla Prassi Uni/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il marchio Uni e quello dell’ente di accreditamento.

Le aziende devono presentare domanda all’Inps attraverso lo specifico modulo telematico denominato “Par_Gen”.

La domanda deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore.

Valutazione della retribuzione media mensile globale

L’INPS sottolinea nel Messaggio che nel messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023 sono state fornite indicazioni per la presentazione delle domande di esonero relative alle certificazioni conseguite nell’anno 2023, ed è stato ribadito che al momento della presentazione deve essere indicata, tra le altre informazioni necessarie, la retribuzione media mensile globale relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere.

Nonostante i chiarimenti forniti, l’Inps ha notato il perseverare di errori nelle comunicazioni con l’indicazione di una retribuzione media mensile globale non coerente, in quanto inferiore a quella effettiva. l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere è un elemento essenziale del modulo di domanda. La stessa deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.

Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 100 lavoratori, la retribuzione media mensile globale da considerare è quella erogata o da erogare per la totalità dei suddetti 100 lavoratori e non quella media del singolo lavoratore. Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 100 lavoratori, la retribuzione media mensile globale da considerare è quella erogata o da erogare per la totalità dei suddetti 100 lavoratori e non quella media del singolo lavoratore.

i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee. La procedura deve essere completata entro il 15 ottobre 2024.

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