Ravvedimento speciale, le spese sono deducibili?

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Gli interessi passivi versati per il pagamento rateale degli importi dovuti in seguito ad adesione al ravvedimento speciale sono deducibili? Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate.

Le spese per gli interessi sul pagamento rateale del ravvedimento speciale sono deducibili?

Nella risposta a Interpello del 3 marzo 2025 n° 56 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli interessi passivi da versare per accedere alla rateazione delle somme dovute in seguito ad adesione al ravvedimento speciale. Si ricorda che il ravvedimento speciale è una sorta di condono fiscale, riservato ai contribuenti Isa che hanno aderito al concordato preventivo biennale, per gli anni di imposta 2018-2022.

I contribuenti che aderiscono entro il 31 marzo 2025 possono pagare in unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure possono scegliere il pagamento rateale e versare la prima entro il 31 marzo. Per le rate successive alla prima si versano gli interessi legali.

Un contribuente propone quindi istanza di interpello e partendo dal presupposto che gli interessi passivi versati per il ritardato pagamento delle imposte sono integralmente deducibili dal reddito, non solo per i soggetti Ires, ma anche per quelli Irpef, ipotizza che lo stesso valga per gli interessi pagati in seguito all’adesione al ravvedimento speciale.

La natura degli interessi versati per il ravvedimento speciale

Lla risposta a istanza di Interpello l’Agenzia delle Entrate ha esito negativo per il contribuente.

Sottolinea l’Agenzia delle Entrate che gli interessi moratori versati in occasione del ravvedimento speciale non sono deducibili, perché:

  • sono oneri accessori rispetto all’obbligazione principale, ovvero il pagamento delle imposte e, poiché le imposte ravvedute sono indeducibili, anche gli interessi moratori lo sono a loro volta;
  • l’articolo 54 del Tuir stabilisce che sono deducibili solo le spese sostenute nell’esercizio dell’attività professionale. Gli interessi moratori, derivanti da un inadempimento, non possono essere considerati spese inerenti all’attività professionale;
  • le risposte fornite in precedenza dall’Agenzia riguardano interessi con una funzione ”compensativa” del ritardo nell’esazione dei tributi, differente rispetto a quella ”risarcitoria” che contraddistingue gli interessi da ravvedimento.

Gli interessi in oggetto non possono non essere considerati moratori in quanto derivano da un inadempimento (con il ravvedimento speciale si pagano imposte inerenti un maggiore reddito non dichiarato in precedenza).

Gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa, in quanto derivano dalla mancata dichiarazione di redditi con conseguente pagamento di una minore imposta rispetto a quella dovuta, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

Dal punto di vista pratico, dalla risposta a Interpello deriva che chi aderisce al ravvedimento speciale non può portare in deduzione gli interessi pagati per il pagamento rateale.

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