Polizze catastrofali, chi è obbligato, massimali, eventi coperti

polizze catastrofali

Entro il 31 marzo 2025 le imprese devono sottoscrivere le assicurazioni catastrofali a copertura del rischio di danni derivanti da eventi calamitosi. Solo il 25 febbraio 2025 sono però state adottate le direttive per le polizze catastrofali. Eccone le caratteristiche.

Chi deve stipulare le polizze catastrofali

L’obbligo di stipulare le assicurazioni catastrofali è previsto dalla legge di Bilancio per il 2024. L’entrata in vigore di tal obbligo è stata più volte prorogata, anche con il decreto Milleproroghe si è provato a posticipare l’entrata in vigore che è rimasta però fissata al 31 marzo 2025.

Con il decreto ministeriale del 25 febbraio sono state adottate le norme di dettaglio. Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole, cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità; le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione; i professionisti (avvocati, medici, architetti, ecc.).

Gli eventi coperti sono:

  • sisma;
  • alluvioni;
  • esondazioni;
  • inondazioni;
  • frane.

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio indica il contenuto minimo delle polizze.

Lo schema prevede:

  • indicazione degli eventi coperti;
  • linee guida per il calcolo dei premi;
  • linee guida massimali;
  • aggiornamento dei valori;
  • modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell’IVASS.

Come si calcola il premio delle assicurazioni catastrofali

Il calcolo dei premi assicurativi deve avvenire avendo come punto di riferimento diversi elementi, tra questi assumono particolare rilevanza:

  • ubicazione geografica e vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base di dati storici, mappe di pericolosità e modelli predittivi;
  • le misure di prevenzione adottate dall’impresa al fine di ridurre i rischi di danni all’impresa causati da tali eventi;
  • aggiornamento periodico dei premi in considerazione dell’evoluzione economica e solvibilità delle compagnie di assicurazione.

Per danni fino a 30 milioni di euro possono prevedere una franchigia in favore della compagnia di assicurazione, ma l’importo massimo della stessa non può superare il 15% del danno. Naturalmente tale franchigia abbassa il premio che l’impresa deve versare.
Per le grandi imprese e per danni superiori a 30 milioni di euro le parti possono liberamente concordare la percentuale massima di “spesa”/danno che resta a carico dell’assicurato/impresa.

Massimali assicurazioni catastrofali

Anche per le assicurazioni catastrofali sono previsti dei massimali. Il decreto fissa tali importi

  • danni fino a 1 milione di euro copertura fino all’intero importo assicurato;
  • da 1 a 30 milioni di euro copertura per almeno il 70% della somma assicurata;
  • oltre 30 milioni di euro massimali negoziabili tra le parti, pur restando l’obbligo assicurativo;
  • per polizze assicurative aventi a oggetto terreni il massimale è commisurato alla superficie.

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