Mediazione civile, entro il 31 marzo richiesta del credito di imposta

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Entro il 31 marzo 2025 deve essere presentata istanza per ottenere il credito di imposta per le attività di mediazione civile e commerciale effettuate nel 2024. Ecco come fare.

Credito di imposta per spese mediazione civile

L’articolo 20 del decreto legislativo 28 del 2010 prevede il riconoscimento dei crediti d’imposta per le procedure di mediazione e altre forme di giustizia complementare. La domanda di attribuzione deve essere presentata sempre entro il 31 marzo dell’anno successivo rispetto all’anno in cui si sono svolte le attività.

Dopo  la presentazione della domanda, il Ministero competente effettua le verifiche necessarie e comunica l’importo del credito d’imposta riconosciuto entro il 30 aprile 2025.

A quanto ammonta il credito di imposta per spese di mediazione civile?

Il credito d’imposta riconosciuto varia in base agli importi pagati durante la procedura di mediazione.

In particolare, è previsto un credito fino a 600 euro sull’indennità pagata all’Organismo di Mediazione nel caso in cui la procedura si concluda con un accordo conciliativo; tale importo è ridotto della metà qualora la procedura si concluda senza accordo.

Un ulteriore credito di imposta di valore massimo di 600 euro è riconosciuto per i compensi erogati all’avvocato. l’importo è dimezzato se la procedura non porta a un accordo.

I crediti possono essere cumulati fino a un massimo di 600 euro per parte per ciascuna procedura.

Nello stesso anno si possono potare a termine anche diverse procedure di mediazione civile e commerciale. In questo caso per ogni procedura si può ottenere il credito di imposta ma sono previsi dei limiti annuali. Sono:

  • per le persone fisiche, il tetto massimo è fissato a 2.400 euro annui;
  • per le persone giuridiche è pari a 24.000 euro.

Anche nel caso in cui si voglia presentare istanza per diverse procedure intervenute nel corso dello stesso anno, la domanda è sempre unica, cioè non è necessario procedere a un’istanza separata per ogni mediazione civile o commerciale conclusa.

Si può richiedere inoltre un ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro per il contributo unificato versato per un giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo in mediazione demandata.

Tale credito è pari all’importo effettivamente versato e non può superare la soglia massima di 518 euro.

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