Comunicazione cessione del credito, chi deve effettuarla entro il 17 marzo

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Entro il 17 marzo 2025 è possibile effettuare la comunicazione cessione del credito per i bonus edilizi. Ecco chi deve adempiere.

Comunicazione cessione del credito, c’è ancora tempo

La legge 34 del 2020 ha disciplinato le agevolazioni fiscali legate ai bonus edilizi e in particolare il Superbonus. L’iniziale disciplina prevede la possibilità di ricorrere alla cessione del credito vantato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Dal 17 febbraio 2023 la cessione del credito ha un’applicazione residuale in seguito al blocco della cessione del credito.

La norma prevede però delle eccezioni si tratta di:

  • interventi realizzati su immobili collocati in determinati territori danneggiati dagli eventi sismici;
  • interventi che rientrano nel bonus barriere e le detrazioni spettanti alle Onlus e agli istituti autonomi case popolari (Iacp).

La regola generale prevede che la comunicazione della cessione del credito debba essere effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo rispetto a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alle detrazioni fiscali. Quest’anno il 16 marzo è domenica e quindi il termine slitta al 17 marzo.

Per l’anno 2025 possono essere comunicate solo le spese sostenute nel 2024 in quanto il decreto legge 39/2024, decreto Salva-Conti, ha previsto ulteriori limiti al divieto generale di cessione del credito introdotto dal decreto legge 11 del 2023.

Chi effettua la comunicazione della cessione del credito?

La comunicazione della cessione del credito deve essere effettuata dal beneficiario dell’agevolazione, direttamente o tramite intermediario.
Per i lavori effettuati su parti comuni degli edifici è onerato dall’adempimento l’amministratore di condominio.

Per gli interventi per i quali è previsto il visto di conformità, deve essere effettuata dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

La Comunicazione deve essere effettuata accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate. Si accede quindi alla pagina “ Servizi ”, si prosegue selezionando la voce “ Agevolazioni ” e infine “ Comunicazioni opzioni per interventi edilizi e Superbonus ”.

Il credito ceduto può essere utilizzato dal cessionario (cioè chi ha comprato) dal decimo giorno successivo all’invio della comunicazione, naturalmente si utilizza in compensazione in base ai propri debiti fiscali.

Nel caso in cui l’intervento abbia necessitato di comunicazione all’Enea, cioè per gli interventi che prevedono incentivi a fronte di un efficientamento energetico la comunicazione della cessione del credito all’Agenzia delle Entrate non può essere fatta prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dal rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione.

Si ricorda, infine, che dal 27 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione per la comunicazione della cessione del credito un software aggiornato software stand-alone.

La mancata trasmissione entro i termini previsti comporta l’inapplicabilità della cessione.

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