Adozioni internazionali, sì per i single

adozioni internazionali

Sta facendo molto discutere la sentenza n°33 del 21 marzo 2025 della Corte Costituzionale sulle adozioni internazionali. Forte apertura anche alle persone sole, non coniugate.

Adozioni internazionali, tutela del diritto del minore a una relazione familiare stabile e armoniosa

La sentenza della Corte Costituzionale sancisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 29 bis, comma 1, della L. n. 184 del 1983, nella parte in cui «non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero». Per violazione degli articoli 2 e 117 primo comma della Costituzione in relazione all’articolo 8 della CEDU ( Carta Europea dei Diritti dell’Uomo). l’art. 8, paragrafo 2, CEDU stabilisce che «non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». Secondo la Corte Costituzionale il divieto di adozione internazionale costituisce un’ingerenza eccessiva rispetto alla libertà di autodeterminazione delle persone.

L’interesse è preservare l’interesse del minore in stato di abbandono ad avere un ambiente familiare stabile e armonioso. La Corte afferma che il divieto assoluto per le persone singole di adottare potrebbe «riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso», specialmente nell’attuale contesto giuridico-sociale, caratterizzato da una sensibile riduzione delle domande di adozione.

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