Acquisto immobili ristrutturati, arriva il bonus

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Il comma 3 dell’articolo 16 bis del Tuir prevede una particolare agevolazione fiscale in favore degli acquirenti di immobili sottoposti a ristrutturazine o restauro. Vediamo cosa prevede il bonus per l’acquisto di immobili ristrutturati e quali sono i requisiti per ottenerlo..

Bonus acquisto immobili ristrutturati, cos’è

L’articolo 16 bis del Tuir prevede la possibilità di ottenere una detrazione pari al 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione o restauro di un immobile, su una spesa massima di 96.000 euro. Il beneficio nel 2025 è circoscritto alle prime case. Per gli immobili differenti l’aliquota di agevolazione è più bassa: 36% su una spesa massima di 46.000 euro. Occorre però sottolineare che  in alcuni casi l’agevolazione fiscale si trasferisce agli acquirenti. La norma che trova applicazione in questo caso è il comma 3 dello stesso articolo 16 bis del Tuir il quale prevede che la detrazione ora vista spetti:

anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari”.

La detrazione spetta nella stessa misura prevista per il proprietario dell’immobile, quindi nell’atto di compravendita deve risultare se l’acquirente ha intenzione di destinare l’immobile a prima casa.

Nell’ipotesi in cui più persone abbiano diritto alla detrazione, l’importo deve essere ripartito tra loro. La detrazione IRPEF è fruibile dal soggetto beneficiario in 10 rate annuali di pari importo in dichiarazione dei redditi.

Come calcolare il bonus acquisto immobili ristrutturati

Si possono portare in detrazione anche eventuali acconti versati prima della stipula dell’atto di compravendita, anche in questo caso si deve però porre attenzione. Gli acconti devono risultare in un contratto preliminare di compravendita opportunamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Gli acconti comunque rientrano nel calcolo dell’importo massimo che può beneficiare dell’agevolazione fiscale.

Se l’acquirente versa gli acconti in un anno diverso da quello in cui viene stipulato il rogito, può far valere la detrazione nel periodo di imposta in cui sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui viene stipulato il rogito definitivo.

Occorre prestare attenzione anche al cedente, deve trattarsi dello stesso soggetto che ha eseguito i lavori, ad esempio se il costruttore ha dato il lavoro in subappalto e poi vende l’immobile, non c’è diritto a tale detrazione in favore del successivo acquirente.

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