Le detrazioni da superbonus sono spesso oggetto di intervento da parte dell’Agenzia delle entrate, come nel seguente caso.
Detrazioni da superbonus, il quesito
Il superbonus è sempre un argomento che fa discutere. Uno strumento che se ben nato sotto le più rosee buone intenzioni si è rivelato un grosso problema per le tasche dello Stato. Tuttavia a seguito dei tanti cambiamenti legislativi spesso sorgono dei dubbi a cui l’Agenzia delle entrate è chiamata a rispondere, come nel quesito seguente.
Una contribuente in qualità di unica proprietaria di un edificio unifamiliare, ha sostenuto nel 2022, congiuntamente al coniuge, spese relative alla realizzazione di alcuni interventi (”trainanti” e ”trainati”) di risparmio energetico ammesse al cd. Superbonus (di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020) che, non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno.
Ebbene, ha chiesto all’Agenzia se per una parte di queste spese (cioè quelle relative alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, alla sostituzione degli infissi e all’installazione dell’impianto fotovoltaico) possa avvalersi della ripartizione della detrazione in dieci quote annuali prevista dal comma 8quinquies aggiunto all’articolo 119. Mentre per le altre spese sostenute sempre nel 2022 (per l’intervento di isolamento termico delle superfici opache) possa usufruire della detrazione in quattro anni, in base al comma 1 sempre dell’articolo 119.
La risposta da parte dell’Agenzia delle entrate
La risposta n. 252/2024 da parte dell’Agenzia delle entrate non è tardata. Nel caso in esame, il contribuente può:
presentare il Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo. Oppure optare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo ai sensi del citato comma 8quinquies dell’articolo 119 del decreto Rilancio, della detrazione spettante con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.
Detrazioni da superbonus: riferimento normativo
L’articolo 2 del decreto legge 16 febbraio 2023 n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023 n. 38, ha introdotto nel citato articolo 119, il comma 8quinquies secondo cui: «per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi». Al contribuente quindi non resta che effettuare la sua scelta.