Si possono portare in detrazione le polizze vita versate dal datore di lavoro in favore dei dipendenti e rientranti tra i benefit aziendali?
Detraibilità polizze vita, in quali casi
L’articolo 15, comma 1, lettera F, prevede la detraibilità al 19% dei premi di assicurazione versati a copertura del rischio vita e/o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante. Mentre l’articolo 51 del Tuir prevede che i benefit aziendali non concorrano alla determinazione del reddito imponibile del lavoratore fino all’importo massimo di 258 euro. Sono però intervenute due norma dal carattere eccezionale e non strutturale che hanno innalzato tale soglia.
In particolare l’art.40 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (decreto Lavoro) per il solo 2023 ha innalzato tale limite a 3.000 euro per i lavoratori con figli a carico. Per il 2024 la Legge 213 del 2023 ha previsto che i benefit aziendali non concorrono alla formazione del reddito nel limite di euro 1.000 per la generalità dei lavoratori e 2.000 per i lavoratori con figli.
A questo punto un’impresa propone un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, chiede, se in qualità di sostituto di imposta deve applicare la detrazione del 19% per le polizze assicurative da lui sottoscritte in favore dei dipendenti come fringe benefit o benefit aziendale.
In quali casi le polizze vita non possono essere portate in detrazione
L’Agenzia delle Entrate ha risposto con risposta a Interpello n° 218 del 6 novembre 2024 e sottolinea che, sebbene le norme in oggetto non abbiano espressamente escluso la possibilità di portare in detrazione le polizze vita stipulare dal datore di lavoro, visto che tali somme non concorrono alla formazione del reddito imponibile ne deve essere esclusa la detraibilità. Ciò in applicazione dei principi generali previsti dall’ordinamento.
Questo infatti prevede che la base imponibile sia formata dalla totalità dei redditi percepiti da un soggetto, tranne espresse eccezioni, e sicuramente le polizze sottoscritte dal datore di lavoro, in questo caso non concorrono alla formazione del reddito. Ne consegue che su tali polizze non sono versate imposte. Il principio generale è che non si possono portare in detrazione spese non effettivamente sostenute dal soggetto che per queste spese vuole avere benefici fiscali. Ne consegue che anche in questo caso non deve applicarsi la detrazione al 19%.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che nella Risoluzione n. 391/E del 2007 è stato chiarito che i lavoratori hanno diritto a fruire della detrazione d’imposta ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera f del Tuir, relativamente agli importi che hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir. Ne consegue che gli importi che non confluiscono nel reddito, non possono essere tassati, ma allo stesso tempo non possono essere portati in detrazione.
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