L’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello 226 del 22 novembre 2024 ha fornito importanti chiarimenti per il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario in particolare in merito alla possibilità di ottenere il riconoscimento dell’aliquota fiscale agevolata al 5%.
Dall’ordinario al forfettario si puo?
In passato non era possibile passare dal regime ordinario al regime forfettario, questi limiti sono poi venuti meno, ne consegue che oggi una partita Iva in regime forfettario può passare all’ordinario, ad esempio per il superamento dei limiti economici previsti, al riproporsi delle condizioni di accesso al forfettario può nuovamente esercitare l’opzione per il regime fiscale agevolato.
Allo stesso tempo chi ha aperto la partita Iva in regime ordinario può decidere, al verificarsi delle condizioni previste, di effettuare il passaggio al forfettario. Ma cosa succede in questo caso? Quali aliquote si applicano? Sappiamo che chi inizia un’attività con il regime ordinario può vedere applicata un’aliquota di particolare favore al 5%.
Contribuente non può aprire partita Iva forfettaria, può ottenere l’agevolazione dal secondo anno?
L’istante per un periodo dell’anno è stata lavoratrice dipendente, decide poi di passare al lavoro autonomo, ma avendo superato il limite di reddito da lavoro dipendente (comma 57, articolo 1 della legge 190 del 2013) per poter accedere al forfettario, apre la partita Iva ordinaria. A questo punto per l’anno successivo vuole esercitare l’opzione per il forfettario e si chiede se può usufruire dei 5 anni con aliquota agevolata al 5%.
L’Agenzia delle Entrate nella risposta ribadisce il presupposto obbligatorio per cui l’attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (salvo l’eccezione prevista per la pratica obbligatoria), l’Agenzia ricorda che a questo proposito sia indispensabile valutare se la nuova attività si rivolga alla medesima clientela e necessiti delle stesse competenze lavorative.
Precisa in seguito che nel caso proposto la contribuente non può accedere all’aliquota agevolata al 5% dal secondo anno di attività. L’aliquota agevolata è accessibile solo a coloro che aprono una partita Iva aderendo al regime forfettario, per chi passa dall’ordinario al forfettario non c’è, invece, tale opportunità. Ne consegue che la contribuente, dopo aver iniziato l’attività in regime ordinario, può sicuramente passare al forfettario e godere di tutti i vantaggi che offre, ma non può applicare l’aliquota agevolata al 5%, deve applicare l’aliquota al 15%.
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