Vendite online, obbligo di comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate

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Dal 1° gennaio 2024 è entrata in vigore anche in Italia la direttiva Dac 7 sulle vendite online, queste prevede limiti e obblighi per le piattaforme online che mettono in contatto venditore e acquirente, per dirla in breve, piattaforme come Vinted, Wallapop e simili. Ma cosa prevede la direttiva Dac 7?

Quando scatta l’obbligo di comunicazione per le vendite online?

L’obiettivo della Direttiva in oggetto è contrastare l’evasione fiscale, soprattutto l’evasione più nascosta come le transazioni commerciali che avvengono attraverso le piattaforme online e che a volte nascondono vere attività professionali.

La direttiva Dac 7 prevede per le piattaforme in oggetto l’obbligo di comunicare i dati dei venditori nel caso in cui nell’arco dell’anno siano eseguite molteplici transazioni attraverso la piattaforma stessa. In particolare, gli utenti interessati sono quelli che vendono più di 30 articoli o guadagnano più di 2.000 euro in un anno solare. È importante notare come la Dac7 non modifichi gli obblighi fiscali esistenti: inviare questo modulo non implica automaticamente dover pagare tasse aggiuntive.

Per chi vende occasionalmente prodotti usati su tali piattaforme non vi sono particolari obblighi dichiarativi e questo anche nel caso in cui ci sia un guadagno, cioè se il prezzo di vendita è superiore rispetto al prezzo a cui il prodotto è stato acquistato.

Come avviene la comunicazione dei dati del venditore?

Le piattaforme nel momento in cui il venditore supera i volumi di vendita ora visti, invia al venditore dei moduli da compilare con i dati fiscali e personali. I dati sono poi comunicati alle varie Agenzie fiscali in base alla residenza del soggetto interessato. La comunicazione deve essere fatta ogni anno entro il 31 gennaio per i dati maturati nell’anno precedente.

Nel caso in cui i soggetti interessati non compilino il modulo inviato dalla piattaforma, la piattaforma potrà limitare l’accesso e quindi non consentire più la vendita. Questo meccanismo di limitazione serve a garantire la conformità alla normativa europea, fermo restando la mancata previsione diretta di eventuali tasse extra da pagare.

Deve, inoltre, essere ricordato che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati inerenti le transazioni non implica che l’’Agenzia consideri la vendita come professionale e di conseguenza sottoponga il soggetto all’obbligo di apertura della partita Iva.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle vendite online

In merito alle comunicazioni l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori delucidazioni, infatti in una risposta a Interpello ha sottolineato che devono considerarsi vendite online per le quali vi è obbligo di comunicazione, non solo quelle intervenute tra venditore e acquirente senza “intromissione” della piattaforma, ma anche quelle in cui la piattaforma si occupa direttamente della vendita per conto del proprietario.

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