Le detrazioni interventi edilizi spettano a coloro che hanno eseguito i lavori e li hanno pagato, ma ci sono alcune eccezioni.
Detrazioni interventi edilizi, quando è possibile?
Da anni ormai il tema delle ristrutturazione delle case è al centro dell’interesse degli italiani. Il primo di tutti il Superbonus che ha creato non poche difficoltà. Ma tutto parte da un concetto di base: i contribuenti che ristrutturano le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali, situati nel territorio italiano, possono detrarre dall‘imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una parte della spese sostenute per i lavori.
Possono quindi detrarre gli interventi edilizi i proprietari degli immobili oggetto dell’intervento, ma non solo. Infatti ne hanno diritto anche: i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili e gli inquilini. Ma ci sono anche: il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) ed il convivente more uxorio (per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016). I contribuenti possono detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024. Il limite massimo per ciascuna unità immobiliare è pari a 96 mila euro.
Detrazioni interventi edilizi, un caso particolare
Leggendo la rubrica dell’Agenzia delle Entrate, c’è un caso particolare in tema di detrazioni interventi edilizi che riguarda una famiglia italiana. Nel caso in esame padre e figlia vivevano insieme. Il padre portava in detrazione i costi delle spese sostenute per la ristrutturazione di casa dove entrambi vivevano. Ma come cambia la situazione, visto che il padre è defunto?.
Il quesito così recita: “In qualità di familiare convivente, mio padre portava in detrazione le spese per la ristrutturazione della casa di mia proprietà dove entrambi risiedevamo. Chiedo se dopo il suo decesso posso detrarre io le spese di ristrutturazione, pur non avendo ricevuto la casa ristrutturata per successione, essendo da sempre stata di mia proprietà. Ho trovato numerosi esempi in cui si parla di trasferimento degli sgravi fiscali per la casa ereditata ma non quando l’immobile non è di proprietà del de cuius ma del figlio”.
La risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate
Secondo la circolare n. 17/2023 la risposta al quesito è affermativa. Il figlio continuare a portare in detrazione quelle spese a condizione che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta del bene. Sempre secondo l’Agenzia delle Entrate: il diritto a usufruire dell’agevolazione fiscale è riconosciuto anche nell’ipotesi di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese relative a interventi agevolabili effettuati sull’immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede.
In questa situazione, indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, l’erede può continuare a usufruire delle rate residue della detrazione spettante al de cuius, avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente di beneficiare dell’agevolazione, in quanto ne è proprietario.