Guida affitti brevi sul sito dell’Agenzia delle entrate è possibile conoscere la disciplina fiscale e le nuove regole, ecco i punti principali.
Guida affitti brevi, la legge di riferimento
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la Guida: “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e gli obblighi per gli intermediari”. Una guida completa che contiene tutte le agevolazioni previste, gli obblighi per gli intermediari e tutte le novità di legge.
Il decreto legge n. 50/2017 ha introdotto una specifica disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a partire dal 1° giugno 2017, che hanno una durata non superiore a 30 giorni: le cosiddette “locazioni brevi”. La legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha successivamente modificato il decreto introducendo alcune novità che riguardano:
- l’aliquota dell’imposta sostitutiva (dovuta da chi sceglie il regime della cedolare secca per la tassazione dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve);
- gli adempimenti a carico degli intermediari non residenti.
Guida affitti brevi, l’aliquota dell’imposta sostitutiva
La disciplina fiscale per le “locazioni brevi” si applica ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Questi contratti possono essere sottoposti al regime agevolato di tassazione della cedolare secca quando:
- la durata non è superiore a 30 giorni;
- non è richiesto un particolare schema contrattuale;
- devono riguardare solo le unità immobiliari (locate anche per finalità turistiche) a uso abitativo (categoria catastale da A1 a A11, escluso A10), situate in Italia, e loro pertinenze;
- possono prevedere anche servizi accessori alla locazione (fornitura biancheria, pulizia locali, wi-fi, utilizzo utenze telefoniche);
- le parti (locatore e conduttore) possono essere solo persone fisiche che stipulano il contratto al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa;
- può trattarsi anche di sublocazione, contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario, locazioni di singole stanze di un’abitazione, sempre della durata massima di 30 giorni;
- possono essere conclusi direttamente dalle parti o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.
Con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023), dal 1° gennaio 2024, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica l’aliquota del 26%.
Le regole per gli intermediari
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare hanno obblighi di natura informativa tutte le volte che intervengono nella stipula di un contratto di locazione breve. In particolare devono:
- comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite;
- operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%, da effettuarsi a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, ed effettuare il relativo versamento;
- rilasciare la certificazione di avvenuto pagamento.
La ritenuta deve essere versata con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata. L’intermediario può effettuare un unico versamento cumulativo relativo all’importo delle ritenute operate in ciascun mese. Il codice tributo da utilizzare per il versamento è “1919”. Il codice va riportato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna a debito versati” con l’indicazione campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.