Nuove regole compensazioni fiscali a partire dal 1° luglio 2024

compensazioni fiscali

Con la circolare 16/E del 28 giugno 2024, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono state dettate le nuove regole sulle compensazioni fiscali. Ecco le principali novità introdotte. Dal 2024 c’è una stretta sulle compensazioni fiscali, queste prevedono nuovi limiti e controlli il cui obiettivo è evitare le frodi fiscali.

Compensazioni fiscali, nuove regole dal 1° luglio 2024

Ricordiamo che le compensazioni fiscali consentono di pagare dei debiti fiscali attraverso crediti già maturati, si tratta di un meccanismo utile soprattutto a chi ha grandi volumi di affari, ad esempio le imprese.

La circolare fornisce istruzioni sull’attuazione della legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023) e dal decreto Agevolazioni (articolo 4, commi 2 e 3, del Dl n. 39/2024).

La prima novità importante è l’obbligo generalizzato di effettuare le compensazioni fiscali con il modello F24 e utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Questa scelta serve ad agevolare i controlli sulle compensazioni. Tale novità si applica a tutte le compensazioni: orizzontali, verticali e, infine, alle compensazioni con crediti/debiti INPS e INAIL.

L’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100mila euro.

Rientrano tra tali carichi:

  • iscrizioni a ruolo per imposte erariali;
  • atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti
  • atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate
  • con termini di pagamento scaduti e non oggetto di sospensione (giudiziale o anche amministrativa), di rateazione o di definizione agevolata per mezzo della Rottamazione-quater.
  • Atti di accertamento esecutivi, ma solo una volta che siano trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento.

L’estinzione totale dei debiti, oppure la riduzione dell’importo complessivo degli stessi a un importo pari o inferiore a 100mila euro, comporta il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione.

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