La legge di bilancio 2024 ha introdotto una nuova tipologia di tassazione, si tratta di un’imposta sulle plusvalenze generate da immobili ristrutturati con il Superbonus. Con la circolare 13 del 13 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di applicazione di questa nuova tassa, che è in vigore dal 1° gennaio 2024. Ecco cos’è e come funziona la tassazione della plusvalenza Superbonus.
Perché è stata introdotta la tassazione delle plusvalenze da Superbonus?
L’introduzione del Superbonus ha portato enormi vantaggi per i contribuenti che sono riusciti a effettuare la ristrutturazione nei primi mesi dell’introduzione della disciplina, questa, infatti, era molto favorevole, consentiva di avere fino al 110% delle detrazioni delle spese sostenute per l’intervento di ristrutturazione per i contribuenti che si sono avvalsi delle detrazioni in proprio e del 100% per coloro che, invece, hanno optato per lo sconto in fattura e cessione del credito. Utilizzando questi strumenti la ristrutturazione è stata praticamente gratuita.
Sappiamo, inoltre, che il Superbonus ha portato un netto peggioramento dei conti pubblici italiani, proprio per questo è necessario correre ai ripari e la tassazione delle plusvalenze rappresenta un modo per ottenere un piccolo ritorno.
Naturalmente quando si ristruttura casa con il recupero di 2 classi energetiche, il valore dell’immobile aumenta molto e vi è un netto guadagno per chi decide di vendere l’immobile. La tassazione delle plusvalenza in un certo senso fa in modo che ci sia un lucro ridotto da parte del proprietario.
Come si calcola la tassazione da plusvalenza Superbonus?
La normativa prevede che per coloro che vendono casa ristrutturata con il Superbonus ci sia una tassazione sostitutiva con aliquota al 26% applicata all’aumento di valore tra il momento precedente alla ristrutturazione e quello successivo.
In questo caso se la vendita avviene entro i primi 5 anni dalla conclusione dei lavori vi è la tassazione della plusvalenza senza considerare la spesa sostenuta per la ristrutturazione. Nel caso, invece, di vendita dopo i primi 5 anni, dalla plusvalenza generata possono essere portate in deduzione il 50% delle spese sostenute. Trascorsi 10 anni, invece, si può vendere l’immobile senza versare imposte sulla plusvalenza generata dal Superbonus. In caso di successive alienazioni dell’immobile non si applica di nuovo la tassazione della plusvalenza anche se la cessione a titolo oneroso è effettuata prima che siano trascorsi 10 anni dal termine del lavori agevolati.
Sono esclusi da questa tassazione gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione.
Sono esclusi anche gli immobili per i quali pur avendo fruito delle agevolazioni fiscali, si è optato per la detrazione in 10 anni e non per sconto in fattura o cessione del credito.
In dichiarazione dei redditi la plusvalenza in oggetto deve essere inserita tra i “redditi diversi” indicati nell’articolo 67 del Tuir è stata inserita una nuova fattispecie di plusvalenza imponibile, ossia la plusvalenza che deriva dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati di cui all’articolo 119 del Dl n. 34/2020.
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