Insegnante di sostegno confermato a richiesta, modifiche alla 104

insegnante di sostegno

La legge 104 del 1992 è ormai un punto di riferimento nel nostro sistema normativo, al punto che si parla di Legge 104 e tutti sanno esattamente di cosa si sta parlando, un po’ meno dei reali contenuti. Nonostante questo sembra che la normativa fosse ancora perfettibile e infatti nel 2024 c’è un’importante novità per le famiglie e riguarda l’insegnante di sostegno. Ecco cosa cambia.

Conferma dell’insegnante di sostegno su richiesta della famiglia

Per chi è disabile il diritto ad avere pari condizioni, soprattutto nello studio, in Italia sembra essere una chimera, ma con le novità introdotte nella Legge 104 si fa qualche piccolo passo avanti. Le famiglie sono spesso in lotta per veder riconosciuto il diritto all’insegnante di sostegno, spesso devono lottare anche semplicemente per avere qualche ora in più che rappresenta un prezioso aiuto per la socialità, l’inclusione, la formazione.

Capita poi sempre più spesso che l’insegnante di sostegno di anno in anno cambi e quindi il disabile si ritrova a dover ricominciare da zero, magari con nuovi metodi, ma anche con la difficoltà di adattamento che per un disabile può essere più complesso. Proprio per questo motivo il legislatore, con il D. Lgs. 71/2024, entrato in vigore il 1°giugno, ha introdotto una serie di misure a favore degli alunni fragili che soffrono una condizione di disabilità.

Tra le misure inserite, al fine di agevolare la continuità didattica il decreto prevede che la famiglia possa richiedere al dirigente scolastico la conferma dell’insegnante di sostegno dell’anno scolastico precedente.

Limiti alla richiesta di conferma insegnante di sostegno Legge 104

La conferma dell’insegnate di sostegno dell’anno precedente può essere richiesta anche nel caso in cui si tratti di:

  • docenti privi di specializzazione inseriti nella II fascia delle graduatorie di sostegno, per aver prestato 3 anni di servizio sul sostegno nel relativo grado di istruzione;
  • docenti privi di specializzazione individuati dalle graduatorie incrociate di sostegno e ad esaurimento, che abbiano svolto servizio su sostegno.

Ci sono dei limiti alla conferma dell’insegnante di sostegno dell’anno scolastico precedente, infatti il docente deve dare la sua disponibilità, inoltre l’ultima parola spetta comunque al dirigente scolastico che deve valutare l’effettiva corrispondenza all’interesse del ragazzo.

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