Importante sentenza della Corte di Cassazione: le sentenze del giudice tributario in cui l’Agenzia delle Entrate è soccombente devono essere eseguite senza ritardo. L’amministrazione deve versare immediatamente i soldi, ecco perché.
Le sentenze di condanna dell’Agenzia delle entrate sono immediatamente esecutive, l’Agenzia deve versare i soldi
Le controversie tra contribuente e Agenzia delle Entrate sono frequenti e non mancano casi in cui sia proprio l’Erario a essere in torto e che di conseguenza viene condannata a versare somme in favore del contribuente. Può trattarsi di rimborsi, risarcimenti, condanna al pagamento delle spese. Fatto sta che spesso l’Agenzia nel versare le somme dovute, sebbene riconosciute in una sentenza passata in giudicato, impiega anche anni, ciò in danno di chi ha legittime pretese.
La sentenza 12074 /2024 della Corte di Cassazione stabilisce che le sentenze con cui l’amministrazione finanziaria è condannata a pagare determinate somme di denaro a favore dei contribuenti sono immediatamente esecutive, in particolare se emesse dopo il 1° gennaio 2016.
Perché l’Agenzia deve versare immediatamente i soldi al contribuente?
Dal primo gennaio 2016 entra infatti in vigore l’articolo 69 del d.lgs 156 del 2015 che prevede “ le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive (…)” e che “in caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale”.
Ne deriva che nel caso in cui il contribuente abbia in mano una sentenza a suo favore, se l’Agenzia delle entrate non ottempera in tempi brevi può proporre azione di ottemperanza, per chiedere appunto l’adempimento immediato.
A ulteriore conferma di ciò c’è la circolare 38/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate la quale prevede che ai fini dell’immediata efficacia di tali pronunce, non è richiesto il passaggio in giudicato e che la stessa opera anche con riferimento alle ipotesi di condanna dell’amministrazione finanziaria.
In questo caso occorre però prestare attenzione, infatti, per le sentenze non ancora definitive per le quali è previsto il versamento di somme superiori a 10.000 euro, l’immediata esecutività è legata al versamento di una idonea garanzia.
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