Affitti brevi, le nuove regale da applicare. Chiarimenti AdE

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L’Agenzia delle Entrate chiarisce i limiti all’applicazione della nuova aliquota per la cedolare secca sugli affitti brevi con la circolare 10/E del 10 maggio 2024. Ecco cosa cambia.

La tassazione delle locazioni brevi nella legge di bilancio 2024

La legge di bilancio per il 2024 ha previsto modifiche al regime della cedolare secca. Ha modificato l’articolo 4 comma 2 del decreto legge 50/2017 (che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi) incrementando dal 21% al 26%, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Chi però ha più di un immobile concesso con locazioni brevi può scegliere un solo immobile sul quale applicare l’aliquota ridotta del 21%.

Ricordiamo che rientrano in tale fattispecie anche i contratti che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

La disciplina di vantaggio non trova applicazione nel caso in cui il soggetto destini alla locazione breve più di 4 appartamenti, in caso contrario siamo nell’ambito di attività professionale vera e propria.

Entrata in vigore della nuova cedolare secca sulle locazioni brevi

Non sono mancate perplessità tra i soggetti passivi, in particolare inerenti l’entrata in vigore delle norme. Chiarito che la norma entra in vigore il primo gennaio 2024, restava il dubbio se le novità fiscali si applicassero per i contratti conclusi dal primo gennaio 2024 o anche ai contratti precedenti a tale data.

La circolare precisa che le nuove aliquote trovano applicazione sui contratti di locazione breve maturati pro-rata temporis in base all’articolo 26 del TUIR a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dalla data di stipula dei predetti contratti e dalla percezione dei canoni.

La circolare 10/E fa anche un’altra precisazione, riguarda il caso in cui le locazioni brevi siano gestite tramite intermediario che incassa anche gli importi per conto del soggetto titolare. In questo caso l’intermediario funge da sostituto di imposta, ma l’importo trattenuto e versato come imposta pari al 21% costituisce una ritenuta a titolo di acconto. Il titolare nella presentazione della dichiarazione dei redditi deve esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva al 21% e versare eventuali conguagli a titolo di saldo.

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