Malasanità, ampliati i casi di risarcimento danni, incluso il danno da depressione causato dal decorso post-operatorio, a stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 10787 del 22 aprile 2024. La storica pronuncia riconosce come danno autonomo, non inglobato nel danno biologico, quello derivato dalla depressione post operatoria.
La depressione post operatoria in seguito a intervento sbagliato deve essere risarcita?
Purtroppo i casi di malasanità sono numerosi e sempre più spesso si ricorre in giudizio per ottenere un risarcimento. Nel caso in oggetto una paziente ha avuto un intervento di artroscopia al menisco riportando lesioni al tendine della rotula e al nervo femorale. Il giudice di merito riconosce il diritto al risarcimento del danno, ma valuta la patologia da umore depresso dell’ammalato in percentuale rispetto al danno biologico in misura del 25%.
Il paziente propone ricorso in Cassazione e proprio in tale sede arriva l’importante principio. Ribadisce la Corte di Cassazione che il danno da depressione causato dal difficile percorso post-operatorio deve essere valutato in modo autonomo disponendo anche, se necessario, una consulenza tecnica d’ufficio. Il danno psichico infatti costituisce un’autonoma categoria del pregiudizio biologico e sbaglia il giudice nell’inglobarlo nel danno biologico.
La sofferenza del paziente determinata dalle complicanze conseguenti all’intervento chirurgico non può essere considerato un semplice danno morale ma un pregiudizio che sfocia in una condizione psicologica di tipo patologico con diagnosi di umore depresso di tipo cronico.
Ne consegue che le singole voci di menomazione devono essere valutate autonomamente con l’uso delle tabelle. Si tratta di una pronuncia storica perché apre il campo alla richiesta di risarcimento danni in molteplici casi in cui da un errore medico è derivata una menomazione che ha cambiato la qualità della vita del paziente e ha portato ulteriori conseguenze non solo fisiche, ma anche psicologiche.
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