Se il datore di lavoro eroga fringe benefit per il pagamento degli interessi del mutuo, si applica anche la detrazione?
La legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) all’articolo 1 comma 13 ha previsto una piccola rivoluzione nel mondo del fringe benefit, cioè i benefit esenti da tassazione che i datori di lavoro possono erogare ai lavoratori. Ecco a cosa fare attenzione.
Fringe benefit, cambia la soglia
La prima cosa da sottolineare è che la nuova soglia dei fringe benefit esentasse è valida solo per il 2024. L’articolo 51 comma 3 del Tuir prevede che il limite per i fringe benefit senza tassazione è di 258,23 euro. Per il 2024 tale limite è portato a 1.000 euro che sale fino a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
La normativa ha incluso tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas, delle spese per l’affitto della prima casa e di quelle per gli interessi passivi sul mutuo della prima casa.
Proprio qui nasce il nocciolo della questione, infatti un contribuente ha chiesto all’Agenzia delle entrate se le somme corrisposte dal datore di lavoro come fringe benefit e che vanno a coprire gli interessi passivi dei mutui possono poi concorrere alla detrazione fiscale prevista per gli interessi passivi dei mutui.
Detrazioni fiscali e fringe benefit per gli interessi passivi dei mutui
La regola generale è che le detrazioni fiscali possono essere fruite su somme effettivamente spese dal contribuente. Nel caso dei fringe benefit si tratta di somme che non fanno reddito, non rientrano nelle tasse e di conseguenza su queste somme non si può ottenere il doppio vantaggio fiscale della detrazione.
Ricordiamo che per gli interessi passivi sui mutui è riconosciuta una detrazione pari al 19% su un limite di spesa massima di 4.000 euro. La detrazione si applica solo sugli interessi e corrisposti annualmente e non sulla quota capitale. Affinché si possa ottenere la detrazione, nell’immobile per il quale è stato stipulato il mutuo deve essere trasferita la propria residenza o quella del nucleo familiare.
Fatta questa precisazione, concludiamo ricordando che se gli interessi passivi del mutuo costituiscono fringe benefit esentasse riconosciuti dal datore di lavoro per gli stessi non si possono ottenere le agevolazioni fiscali.
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