Si è detto nelle settimane scorse che a breve inizia la discesa dei tassi di interesse sui mutui. Questo implica che chi ha stipulato un mutuo a tasso fisso può iniziare a pensare di chiedere una rinegoziazione del mutuo. In questi casi la rinegoziazione del mutuo è compatibile con la detrazione prevista per gli interessi passivi del mutuo prima casa? Vediamo cosa dice in proposito l’Agenzia delle Entrate.
Rinegoziazione del mutuo, perché potrebbe essere conveniente ora?
La rinegoziazione del mutuo è una procedura volta a modificare le condizioni del mutuo già stipulate. A differenza della surroga, in questo caso le condizioni sono oggetto di accordo con la stessa banca con cui è stato stipulato il mutuo originario. Generalmente questa modifica si richiede quando le condizioni del mercato dei mutui sono cambiate e in particolare sono scesi i tassi di interesse e di conseguenza il vecchio mutuo a tasso fisso non è più conveniente.
In merito a ciò un contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate: Ho intenzione di rinegoziare il contratto di mutuo stipulato qualche anno fa per l’acquisto della mia abitazione principale. Mi confermate che dopo la rinegoziazione potrò continuare a detrarre gli interessi passivi?
L’Agenzia risponde attraverso la rubrica FiscoOggi.
Rinegoziazione del mutuo: è possibile mantenere le detrazioni interessi passivi acquisto prima casa
Si conferma che quando viene rinegoziato il mutuo acceso per acquistare l’abitazione principale, per modificare alcune condizioni previste nel contratto in essere, si conserva il diritto alla detrazione degli interessi passivi.
Ricordiamo che è possibile portare in detrazione il 19% delle spese sostenute come interessi passivi del mutuo per l’acquisto della prima casa. Il tetto massimo di spesa agevolabile è di 4.000 euro l’anno. Nel caso di più intestatari la detrazione massima deve essere distribuita per quota. Fa eccezione il mutuo cointestato tra i due coniugi di cui uno fiscalmente a carico dell’altro: in questo caso il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote.
Specifica l’Agenzia delle Entrate che la detrazione spetterà nei limiti riferiti alla quota residua di capitale da rimborsare alla data di rinegoziazione del contratto. Infine, sottolinea che alla detrazione si possono aggiungere ulteriori voci oltre gli interessi passivi, ad esempio eventuali rate scadute e non pagate, il rateo di interessi del semestre in corso (rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione), gli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera.
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