Superbonus e vendita dell’immobile è un dubbio che si sono posti in molti, ma il proprietario può lo stesso effettuare il compromesso?
Superbonus e vendita dell’immobile, un pò di chiarezza
Il superbonus è uno dei temi che più appassionano i proprietari di casa. Tra chi lo ha richiesto, ma i lavori non sono stati ultimati e gli indecisi, c’è davvero una gamma di domande a cui rispondere. Ma partiamo da una domanda fondamentale, chi ha richiesto il superbonus, può mettere in vendita il proprio immobile?
Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Cosa dice la legge in merito?
La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse. In particolare, il Superbonus spetta:
- fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure
- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
- 70% per le spese sostenute nel 2024
- 65% per le spese sostenute nel 2025
per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Si può quindi vendere l’immobile?
Un immobile che è stato oggetto di ristrutturazione attraverso il superbonus può essere venduto. Ma attenzione, occorre dare un esborso economico allo Stato. La legge stabilisce che se si vende l’immobile su cui si è applicato il Superbonus e lo si fa entro 10 anni, allora viene applicata la tassa sulla plusvalenza. La tassa si paga sul maggior ricavo ottenuto grazie agli interventi di ristrutturazione fatti nell’immobile.
Per i 5 anni dopo i lavori le spese sono fuori dalla determinazione dei costi inerenti agli immobili, poi rientrano al 50 per cento. Oltre alla plusvalenza bisogna calcolare l’imposta sostitutiva del 26% o le aliquote progressive dell’IPREF. Tali regole valgono anche adesso che la percentuale dell’agevolazione è passata dal 110% al 70%. Infine le tasse sulla plusvalenza, come le altre eventuali, vanno pagate e calcolate dal Notaio al rogito per il passaggio della proprietà relativo alla vendita.