Il 1° febbraio, nel corso di Telefisco 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i limiti in merito alla possibilità di rateizzazione degli importi delle cartelle fiscali per le quali si sia decaduti dalla rottamazione quater.
Rottamazione quater, in caso di decadenza si può chiedere la rateizzazione?
Mentre si lavora alla possibilità di riammettere alla rottamazione quater per i decaduti (emendamento presentato al decreto Milleproroghe) l’Agenzia delle Entrate chiarisce i limiti delle regole ora in vigore e lo fa nel corso di Telefisco.
Sappiamo che la rottamazione quater ha consentito a molti contribuenti di sanare i rapporti sospesi con il Fisco attraverso la misura di pace fiscale che prevede l’eliminazione i sanzioni e interessi. La normativa però prevede che nel caso in cui si saltino i pagamenti si decada dal beneficio.
Già nelle scorse settimane è stata data la possibilità di recupero a chi aveva saltato la prima rata. In caso però di decadenza ricordiamo che rivive il vecchio debito fiscale. Sono sorti dubbi sulla possibilità per il contribuente di rateizzare gli importi. L’articolo 1, commi 231 e seguenti della Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022 che disciplina la rottamazione quater), non prevedono il venir meno di future rateizzazioni per chi decade dalla definizione agevolata per omesso o insufficiente versamento delle somme dovute. Perché allora sorgono dubbi?
Perché non si può chiedere la rateizzazione in caso di decadenza dalla rottamazione quater?
Osta al beneficio della rateizzazione in seguito a decadenza dalla rottamazione quater l’articolo 15 bis, comma 2 della legge 50 del 2022 che va a modificare il Dpr 602 del 1973. In base alla nuova formulazione:
- è possibile chiedere la rateazione delle cartelle esattoriali per un numero massimo di 72 rate;
- le rate sono ulteriormente prorogabili in caso di peggioramento (da dimostrare) della situazione economica del contribuente;
- La richiesta di rientro agevolato viene tuttavia meno se nel corso del piano di pagamento si saltano un totale di 8 rate;
- venuto meno il beneficio della rateizzazione, l’importo deve essere versato in unica soluzione.
In base all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate le cartelle esattoriali emesse dopo l’entrata in vigore della nuova formulazione, nel caso in cui siano state oggetto di rottamazione quater, dalla quale si sia poi decaduti, non possono beneficiare di un’ulteriore rateizzazione. Il contribuente “non può nuovamente rateizzare questi debiti, non per effetto dell’inefficacia della definizione ma della decadenza dalla vecchia dilazione”. Praticamente rivive il vecchio debito così com’era.
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