Decreto Superbonus verso l’approvazione definitiva, le novità

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La Camera dei Deputati ha approvato senza alcuna modifica la conversione del decreto Superbonus, atteso ora il passaggio al Senato, ma anche in questo caso con molta probabilità i tempi saranno brevi e non ci saranno brutte sorprese. La Maggioranza serra le file in vista delle Europee, si vota compatti.

Superbonus, brutte notizie per chi ha eseguito i lavori

Il decreto Superbonus deve essere convertito in legge entro il 27 febbraio 2024, ma molto probabilmente i tempi saranno molto più brevi, hanno determinato tale celerità l’assenza di emendamenti discussi e approvati sono stati infatti tutti cassati. La scelta era prevedibile visto che il Governo fin dal suo insediamento ha sottolineato che il Superbonus è tra i provvedimenti che devono essere decisamente ristretti e superati. Elevato, infatti, è il costo di questa agevolazione, numerose sono le frodi e il debito pubblico è alle stelle. Diversi sono stati gli emendamenti presentati, tra cui quelli volti ad ampliare nuovamente la platea dei lavori che possono beneficiare del bonus barriere architettoniche.

A questo punto i 4 articoli del decreto 212 del 2023 possono essere considerati definitivi.

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Cosa prevede il decreto Superbonus?

L’articolo 1 prevede che per i lavori Superbonus per i quali si sia fruito dello sconto in fattura e cessione del credito, anche se non ultimati entro il 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, le stesse regole non trovano applicazione nel caso in cui il contribuente abbia optato per le detrazioni fiscali.

I beneficiari con reddito non superiore a 15.000 euro, che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, possono ottenere uno specifico contributo.

L’articolo 2 del provvedimento limita, invece, la possibilità di ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito er gli interventi connessi al sismabonus.

Accesso limitato al bonus barriere architettoniche

L’articolo 3 limita l’accesso alle agevolazioni fiscali per l’abbattimento delle barriere architettoniche che sono limitate a installazione di ascensore, piattaforme elevatrici e servoscala, creazione di rampe, eliminazione di scale. Non si possono più ottenere per infissi, porte, portoni, rifacimento bagni, domotica.

Limitate anche le possibilità di accesso a sconto in fattura e cessione del credito. Tali opzioni possono essere esercitate:

  • dai condomini per gli interventi abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi comuni;
  • dai proprietari di unità abitative, ma solo in presenza di un disabile ( senza limiti di reddito);
  • nuclei con redditi non superiori a 15.000 euro.

L’articolo 4 del decreto si occupa invece delle disposizioni inerenti l’entrata in vigore.

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