L’Agenzia delle Entrate rende noto che per i contribuenti che vogliono avvalersi della cessione del credito per le spese Superbonus sostenute nel 2022 c’è tempo fino al 30 novembre 2023 per la remissione in bonis, cioè per rientrare nei termini previsti da legge. Ecco i dettagli.
Remissione in bonis per la comunicazione dell’opzione
Il decreto Cessioni, decreto 11 del 2023, ha portato molte novità nel campo del Superbonus, la più importante è il blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura, vi sono però delle ipotesi in cui è possibile avvalersi ancora di questo strumento. La normativa Superbonus prevedeva che coloro che volevano esercitare la cessione del credito o lo sconto in fattura dovevano comunicare l’opzione entro il 31 marzo 2023.
In quel periodo vi sono però stati problemi con le piattaforme e di conseguenza molti non sono riusciti a effettuare la comunicazione dell’opzione, proprio per questo motivo è stata introdotta la remissione in bonis che prevede, dietro pagamento di una sanzione di 250 euro, la possibilità di esercitare l’opzione in ritardo, ovvero entro giovedì 30 novembre 2023.
Come esercitare la remissione in bonis e recuperare la cessione del credito
Il decreto Cessioni all’articolo 2-ter prevede la possibilità di inviarla, nel caso di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione.
Nello stesso decreto l’articolo 2-quinquies prevede che se il contribuente vuole esercitare l’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura ma non ha rispettato il termine del 31 marzo 2023, può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia entro il 30 novembre 2023.
Tale procedura può essere utilizzata per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.
Per esercitare l’opzione deve essere individuato un cessionario tra quelli ammessi, cioè banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione.
L’Agenzia ricorda che la remissione in bonis deve essere effettuata per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023. Inoltre, come previsto nella circolare 27 del 2023, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato più comunicazioni, ma versato la sanzione di 250 euro una sola volta, il versamento delle ulteriori somme dovute, necessarie a perfezionare la remissione in bonis, può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché sia eseguito entro lo stesso termine del 30 novembre 2023.
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