Si parla spesso della Tari, tassa sui rifiuti e come essa sia commisurata all’effettivo costo che i comuni sostengono per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Si sa che non pagare la Tari espone a sanzioni e che, nel caso in cui il Comune non fornisca il servizio, i contribuenti possono ottenere il risarcimento. Ciò di cui si parla poco è la legge 9 ottobre 2023 n. 137 (di conversione del dl 105/2023) ha infatti riformulato le punizioni previste dall’articolo 255 del d.lgs 152/2006 a carico di “chiunque” abbandoni i rifiuti: un passaggio epocale dalla sanzione amministrativa all’ammenda penale per l’abbandono rifiuti.
Abbandono rifiuti: da illecito amministrativo a reato penale
La disciplina vigente fino al 10 ottobre era contenuta negli articoli 255 e 256 del decreto legislativo 152 del 2006. Il primo punisce chi abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette in acque superficiali o sotterranee in violazione delle disposizioni di riferimento dello stesso d.lgs 152/2006. In questo caso si applicava una sanzione amministrativa di importo compreso tra 300 a 3 mila euro (aumentata fino al doppio per i rifiuti pericolosi). L’articolo 256 prevede invece sanzioni più gravi nel caso in cui tale comportamento sia tenuto da aziende. In questo caso la sanzione prevista è di tipo penale arresto fino a 2 anni più ammenda fino a 26 mila euro in caso di rifiuti pericolosi.
L’importante novità portata dalla legge 137 del 9 ottobre 2023 è determinata nel fatto che c’è una modifica all’articolo 255 e ora anche l’ abbandono rifiuti da parte dei privati diventa reato penale con l’applicazione di una ammenda da 1.000 a 10 mila euro in caso di rifiuti non pericolosi, aumentata fino al doppio in caso di pericolosi.
Abbandono dei rifiuti reato penale, ma cambia l’onere della prova
Deve però essere precisato che se da un punto di vista prettamente tecnico vi è un aumento delle pene, dal punto di vista probatorio/fattuale cambiano molte cose. Infatti per la sanzione di tipo amministrativo opera una presunzione legale di colpa posta a carico del presunto trasgressore, cui spetta l’onere di superarla per non soccombervi.
Nel momento in cui si è di fronte a un reato penale in sede di giudizio spetta a chi ha applicato la sanzione dimostrare il fatto, inoltre si applica l’articolo 533 del codice di procedura penale che prevede che il giudice pronunci sentenza di condanna solo nel caso in cui l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.
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