Con il decreto 34 del 2023 arriva la non punibilità per molti reati per i quali è prevista la tregua fiscale attraverso la definizione agevolata. Anche in caso di dilazioni molto lunga i contribuenti potranno beneficiare della depenalizzazione. Ecco i reati coinvolti.
Reati tributari per i quali non c’è la punibilità penale
Con il decreto 34 del 2023 è prevista una nuova causa di non punibilità per alcuni reati tributari. In particolare si tratta di:
- articolo 10 bis del decreto legislativo 74 del 2000, cioè omesso versamento di ritenute;
- articolo 10 ter del decreto legislativo 74 del 2000, quindi omesso versamento Iva;
- articolo 10 quater comma del decreto legislativo 74 del 2000 indebita compensazione con utilizzo di crediti non spettanti.
Non si tratta di una depenalizzazione generalizzata, cioè non sarà valevole in tutti i casi in cui siano commessi questi reati e per sempre ma solo, come precisa il decreto “quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello”.
Si tratta dei casi in cui il contribuente abbia richieda la definizione agevolata per “Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021” con istanza da produrre entro il 30 settembre 2023.
L’adesione alla pace fiscale, con il pagamento degli importi dovuti anche con dilazione, viene quindi parificata all’estinzione del debito tributario prima del dibattimento. Ipotesi già prevista dallo stesso decreto legislativo 74 del 2000 articolo 13.
Questo scudo penale ha l’obiettivo di incentivare i contribuenti ad aderire alle misure di pace fiscale e quindi anche a snellire i processi tributari attraverso questo che può essere considerato un vero e proprio strumento deflattivo di liti tributarie.
Attenzione alla non punibilità in caso di pagamento rateale
Precisa l’Agenzia delle entrate che sebbene l’articolo 13 del decreto legislativo 74 del 2000 preveda la non punibilità solo nel caso in cui il pagamento anche rateale, con conseguente estinzione, sia avvenuto prima dell’apertura del dibattimento, in materia è intervenuta la Corte di Cassazione pronuncia n. 28031 del 28 giugno 2023 che dà rilevanza all’avvenuto pagamento rateale sebbene completato dopo l’apertura del dibattimento, nel caso in cui il fatto appaia caratterizzato da una particolare tenuità e nel caso in cui il comportamento appaia non abituale.
Nel caso in cui non ricorrano queste circostanze, cioè particolare tenuità del fatto e comportamento non abituale, il contribuente per poter ottenere l’applicazione della causa di non punibilità deve prima versare integralmente le somme.
Questo perché la Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che la richiesta “gli effetti della causa di non punibilità si producono soltanto al momento dell’integrale pagamento del debito e degli accessori, non essendo dunque sufficiente la sottoscrizione di un accordo con l’Ufficio (…) o comunque una istanza volta a dichiarare la propria volontà ad aderire ad una specifica definizione agevolata cui consegua un pagamento dilazionato, posto, peraltro, che l’interessato, una volta ammesso alla rateazione, ben potrebbe restare inadempiente”.
Precisa quindi l’Agenzia delle Entrate che per ottenere la non punibilità il contribuente deve:
- proporre domanda di definizione agevolata entro il 30 settembre 2023;
- eseguire il pagamento integrale delle somme dovute prima dell’apertura del dibattimento di primo grado;
- invocare l’applicazione della circostanza attenuante.
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