Rottamazione quater, non si può pagare con compensazione dei crediti di imposta

compensazione

Il 30 giugno 2023 è scaduto il termine per la presentazione dell’istanza per adesione alla rottamazione quater, solo per i territori colpiti dall’alluvione del mese di maggio vi è stata la proroga al 30 settembre 2023 e per loro è ancora accessibile la piattaforma. Per tutti gli altri iniziano ad arrivare i primi chiarimenti sui pagamenti, in particolare non sarà possibile utilizzare i crediti di imposta per pagare i debiti con il Fisco risultanti dalla rottamazione quater.

Rottamazione quater, non si possono usare i crediti vantati verso l’Agenzia delle entrate

La rottamazione quater consente di regolarizzare i rapporti con il Fisco, per le cartelle esattoriali affidate all’agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre del 2015 pagando solo capitali e spese di riscossione. Nei prossimi giorni i contribuenti che hanno proposto istanza inizieranno a ricevere dall’Agenzia delle entrate il provvedimento di accettazione o meno dell’istanza. Nel frattempo in molti si chiedono se possono utilizzare eventuali crediti di imposta maturati per il pagamento.

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta con la risposta a Interpello 373 del 2023. Nella risposta sono fornite anche delucidazioni sul perché non è possibile procedere alla compensazione.

Rottamazione quater, perché non si può procedere al pagamento con la compensazione dei crediti di imposta?

L’Agenzia delle entrate nella risposta ad Interpello 372 del 2023 sottolinea che la Legge di Bilancio 2023 che disciplina la rottamazione quater prevede espressamente quali sono le modalità di pagamento dei piani rateali (o unica rata) per coloro che aderiscono alla pace fiscale. Le modalità di pagamento ammesse sono:

  • domiciliazione su conto corrente indicato dal contribuente;
  • pagamento presso gli sportelli degli agenti di riscossione;
  • moduli precompilati che arriveranno entro il 30 settembre o entro il 31 dicembre per i contribuenti delle zone colpite dalle alluvioni di maggio.

A supporto di questa limitazione vi sono anche i provvedimenti adottati nei precedenti provvedimenti di pace fiscale, ad esempio la rottamazione ter. In quel caso la circolare 25 del 2020 dell’Agenzia delle entrate precisava che non era possibile seguire strade diverse rispetto a quelle previste dalla norma comprensiva del provvedimento di pace fiscale.

Leggi anche: Rottamazione quater, riapre la piattaforma per l’adesione