La chiusura agevolata liti pendenti è possibile farla attraverso il modello aggiornato e disponibile online, previste anche tante altre novità.
Chiusura agevolata liti pendenti, approvato il nuovo modello
La chiusura agevolata liti pendenti è un istituto che offre ai contribuenti l’occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia. Ossia all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. Si va in deroga alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite. In caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie possono essere definite con il pagamento:
- del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado)
- del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado).
Ebbene con il comunicato del 5 luglio 2023 l’Agenzia delle entrate comunica che è stato approvato il nuovo modello per chiudere le controversie con il Fisco.
Chiusura agevolata liti pendenti, e decreto bollette
Il “decreto Bollette” (Dl n. 34/2023) ha infatti posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per aderire, introdotto l’opzione per la rateazione mensile e modificato il calendario dei versamenti delle prime tre rate. Le nuove date da non dimenticare sono: 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023. Inoltre è aggiornata la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande, consultabile sempre sul sito dell’ente
Quali liti possono essere chiuse in via agevolata? Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio. Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno. Inoltre altro elemento è che alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Deadline al 30 settembre e rateizzazione “lunga”
Entro il prossimo 30 settembre 2023 per ciascuna controversia tributaria autonoma va presentata in via telematica all’Agenzia una distinta domanda di definizione. Inoltre entro lo stesso termine va versato l’intero importo dovuto o la prima rata. Il pagamento rateale (ammesso per cifre superiori a 1.000 euro) può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione trimestrale per le rate successive alle prime 3. In alternativa, sempre dopo aver versato le prime 3 rate, è possibile saldare il dovuto in 51 mensilità, a partire da gennaio 2024 (per un totale di 54 rate).