Bonus beni strumentali 2023 è stato aggiornato il codice tributo F24. Tutte le istruzione nella risoluzione numero 45/E del 26 luglio 2023.
Bonus beni strumentali 2023, ricordando cosa sono
Il bonus sui beni strumenti consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiai nuovi strumenti all’esercizio d’impresa. Mentre sono esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164 – pdf, comma 1, Tuir. I bonus sono stati introdotti con la legge di bilancio del 2021, e nel tempo hanno subito alcuni cambiamenti.
L’ultimo arriva proprio dalla risoluzione numero 45/E del 26 luglio 2023, che riepiloga le istruzioni da seguire per la compilazione corretta del modello F24, utile per dedurre appunto il bonus previsto. Si ricorda che il beneficio arriva fino a un massimo del 20% del costo e può essere fruito in tre quote annuali in compensazione. In particolare possono essere riassunti in:
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Bonus beni strumentali 2023, la risoluzione numero 45/E del 26 luglio 2023
L’Agenzia delle entrate attraverso la risoluzione numero 45/E del 26 luglio 2023 indica i codici da utilizzare per la deducibilità dei costi. Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta in argomento, mediante modello F24 occorre fare la presentazione esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Con la risoluzione si ridenomina il seguente codice tributo, di cui alle risoluzioni n. 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 68/E del 30 novembre 2021:
“6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”. Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 e quindi ancora valide.
Dove inserire il codice tributo
Il codice tributo deve essere indicato nella sezione “Erario”, in particolare deve trovare spazio in corrispondenza delle somme indicate nella colonna:
- “importi a credito compensati”;
- “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere riversamento del credito, nella colonna.
Mentre per compilare correttamente il campo “anno di riferimento” bisogna far riferimento all’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato per esteso, ad esempio 2023.