Rottamazione quater, cosa succede dopo l’invio della domanda?

sesta rata

C’è tempo fino al 30 giugno 2023 per inoltrare istanza all’Agenzia delle entrate per aderire alla rottamazione quater, ma quali sono le successive tappe della procedura che consente di liberarsi dai carichi fiscali pendenti?

Comunicazione Agenzia delle entrate sugli esiti della Rottamazione quater

I termini per aderire alla Rottamazione quater sono stati prorogati e ora si può proporre istanza fino al 30 giugno 2023, ma cosa succede dopo?

In base a quanto stabilito entro il 30 settembre 2023 il contribuente riceverà una comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate avente ad oggetto l’accoglimento dell’istanza o il suo rigetto. In caso di accoglimento nella comunicazione sarà possibile trovare:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute (già sono state sottratte le somme che ricadono nello stralcio, cioè cartelle esattoriali di valore inferiore a 1000 euro affidate al’agente di riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015);
  • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
  • modulo precompilati per il pagamento;
  • indicazioni per l’eventuale domiciliazione dei pagamenti su conto corrente.

Nel caso in cui il provvedimento sia di diniego, lo stesso deve comunque essere motivato.

Le conseguenze dell’accoglimento dell’istanza per la Rottamazione quater

In seguito al provvedimento di accettazione dell’istanza di rottamazione quater si verificano ulteriori conseguenze. In particolare l’Agenzia delle entrate in merito alle cartelle che sono oggetto di agevolazione:

  • non potrà avviare procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà in eventuali procedure cautelari ed esecutive già avviate;
  • resteranno invece in vigore eventuali fermi amministrativi, ciò in attesa del pagamento della prima rata, o rata unica, che produrrà l’effetto di sospensione del fermo è di cancellazione automatica dello stesso.

Nel caso in cui il provvedimento abbia ad oggetto anche oneri contributivi e previdenziali, l’accettazione dell’istanza produrrà il decadimento delle cause ostative al rilascio del Durc ( documento unico di regolarità contributiva).

Con l’accettazione sono inoltre sospesi i termini di decadenza e prescrizione e vengono meno gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

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