In caso di separazione o divorzio può essere stabilito un assegno periodico in favore del coniuge economicamente più debole. L’assegno può comprendere o prevedere esclusivamente anche il versamento dell’affitto per l’abitazione in cui vive l’ex coniuge, molti si chiedono qual è il trattamento fiscale riservato a tali importi? Si può ottenere una deduzione o una detrazione, insomma l’assegno affitto per l’ex coniuge si può scalare dalle tasse?
Trattamento fiscale di assegni di mantenimento e assegno affitto per l’ex coniuge
In sede di separazione e divorzio può essere disposto un assegno di mantenimento in favore dei figli e dell’ex coniuge. Generalmente sono indicati nel provvedimento gli importi riferibili all’ex coniuge e quelli di spettanza dei figli. In caso contrario si ritiene che le spettanze siano al 50% tra l’ex coniuge e i figli.
Questa precisazione è doverosa perché l’assegno corrisposto in favore del coniuge deve essere dedotto dal reddito del soggetto che lo versa, lo stesso importo di conseguenza deve essere dichiarato dal soggetto che percepisce il mantenimento e va quindi ad aumentarne la base imponibile. Naturalmente cambiando la base imponibile può anche cambiare lo scaglio Irpef.
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Per i figli questa regola non vige, cioè l’assegno corrisposto ai figli non può essere portato in deduzione. Ricordiamo che il valore della deduzione deve essere scalato dalla base imponibile e di conseguenza la riduce.
Cosa succede però se il giudice dispone che debba essere versato l’affitto all’ex coniuge? Dubbi nei contribuenti insorgono perché generalmente si dispone tale misura quando presso l’ex coniuge sono collocati i figli e abbiamo già visto che per gli assegni versati in favore dei figli non si applicano deduzioni e detrazioni.
Si può fin da ora chiarire che l’assegno per l’affitto versato all’ex coniuge o per conto dell’ex coniuge può essere portato in deduzione, quindi va a ridurre la base imponibile. Deve quindi essere dichiarato nel modello 730/2023 al rigo E22. Come per l’assegno mensile di mantenimento, anche questo deve però essere dichiarato tra le entrate da chi lo riceve, quindi potrà essere tassato a costui. Lo stesso trattamento viene riservato anche alle eventuali spese condominiali pagate per l’abitazione del coniuge che riceve gli importi.
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