Le agevolazioni per impianti agrivoltaici sono in arrivo. Ecco tutte le nuove regole da seguire per usufruirne e richiedere i fondi per i sistemi agrivoltaici.
Agevolazioni per impianti agrivoltaici, in cosa consistono?
Il decreto impianti avanzati mira a installare 1.04 GW di nuova capacità verde entro il 30 giugno 2026. Tuttavia si tratta di una produzione annuale stimata di circa 1.300 GWh. Un passo avanti non da poco, visto che gli impianti agrivoltaici non sono altro che un’applicazione del fotovoltaico al settore agricolo. Anche il PNRR prevede l’approvazione dei fondi in questo settore.
Il decreto 14 aprile 2023 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, detta le regole per richicedere i fondi per l’agrivoltaico. E’ riconosciuto un incentivo composto da:
a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;
b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.
I fondi sono destinati agli impianti di natura sperimentale
Per impianto agrivoltaico di natura sperimentale si intende: un impianto agrivoltaico che abbia determinate caratteristiche:
- 1. soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra. Anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi. Comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
- 2. sistemi di monitoraggio, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria-CREA in collaborazione con il GSE (nel seguito: Linee guida CREA-GSE), che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
Chi sono i beneficiari delle agevolazioni per impianti agrivoltaici?
Possono accedere i benefici le seguenti categorie:
a) imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole;
b) i consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;
c) associazioni temporanee di imprese.
Le istanze di partecipazione alle procedure per l’accesso agli incentivi sono inviate al GSE esclusivamente tramite il sito www.gse.it, allegando:
a) l’offerta di riduzione della tariffa di riferimento;
b) la documentazione necessaria;
Prima della chiusura della procedura, il GSE verifica la completezza dell’istanza di partecipazione, dandone comunicazione degli esiti al soggetto proponente. Successivamente alla chiusura della procedura, il GSE esamina la documentazione trasmessa e conclude la verifica del rispetto dei requisiti necessari per l’ammissione agli incentivi. Il GSE, nei limiti dei contingenti disponibili, forma una
graduatoria che tenga conto del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento.