Fino ad ora si è sempre parlato dei controlli sul Superbonus volti a prevenire e reprimere le truffe, ora arrivano le prime sentenze e non ci sono buone notizie per i contribuenti. Si tratta si una condanna per la costituzione di un falso condominio volta ad ottenere agevolazioni a cui non si aveva diritto. La sentenza resa dalla Corte tributaria di Trieste ed è la n° 81 dell’ 11 aprile 2023, ecco cosa stabilisce.
Superbonus, il falso condominio blocca i lavori. Il caso
Nel caso in oggetto, nel pieno rispetto dei termini temporali previsti per il condominio, il condominio presenta una prima attestazione per il completamento del 30% dei lavori. Una seconda attestazione al completamento del 60% dei lavori esercitando l’opzione ex articolo 121 del decreto legge 34 del 2020 (cessione del credito o sconto in fattura).
A seguito di tale seconda comunicazione l’Agenzia delle Entrate ha sospeso il beneficio in quanto ipotizza la falsa costituzione del condominio, infatti si ipotizza il tentativo dell’impresa esecutrice dei lavori di acquisire l’immobile, risanarlo/ristrutturarlo con i benefici del Superbonus per poi rivenderlo.
La ricostruzione parte dal fatto che l’architetto titolare dell’impresa esecutrice dei lavori aveva sottoscritto il preliminare di vendita e aveva anche provveduto al versamento del prezzo pattuito. L’architetto aveva poi trasferito il preliminare di vendita alla coniuge, alla mamma e alla suocera dello stesso architetto. Si provvedeva quindi alla nomina di un amministratore di condominio e i lavori di ristrutturazione affidati poi alla stessa impresa che non avrebbe potuto godere dei benefici della legge 34 del 2020 (Superbonus).
Sentenza: condannati gli escamotage per fruire dei benefici fiscali del Superbonus
Naturalmente in seguito a tale ricostruzione le parti hanno proposto ricorso. Il tribunale di Trieste ha sposato in pieno la teoria dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e ha sottolineato che appare evidente che la costituzione del condominio è stata un escamotage per accedere a benefici che non sarebbero spettati all’impresa appaltatrice dei lavori. Questi avrebbero dato l’opportunità di realizzare l’intervento di ristrutturazione a spese dello Stato sebbene non spettassero tali benefici.
Il Tribunale ha sottolineato che deve essere applicata una nozione molto rigorosa di condominio visto che la normativa violata ha ad oggetto importanti benefici fiscali.
La pronuncia ora vista è una sentenza di condanna di primo grado, molto probabilmente sarà presentato appello in secondo grado quindi non è chiaro come finirà la vicenda. Resta però che i lavori sono bloccati e a fronte dell’esecuzione del 60% degli stessi sono stati sospesi gli effetti dei benefici fiscali.