L’Inps con la circolare 39 del 4 aprile rende note le istruzioni per usufruire dei permessi della legge 104 in modo da equilibrare vita familiare e lavoro in attuazione della direttiva UE 2019/1158 recepita con il decreto legislativo 105 del 2022.
Permessi 104: eliminato il referenti unico dell’Assistenza
La prima novità importante riguarda i permessi previsti dalla legge 104 del 1992, infatti viene eliminato il referente unico dell’assistenza. Di conseguenza in caso di necessità di assistenza ad una persona in stato di grave disabilità è possibile autorizzare alla fruizione dei giorni di permesso più di un referente, resta fermo il limite dei tre giorni mensili, ma questi possono essere usufruiti in modo alternativo da più persone. Al fine di essere riconosciuto come referente, ogni richiedente deve inviare apposita domanda all’Inps corredata dalla dichiarazione del disabile che indichi l’intenzione di farsi assistere da tale soggetto.
Congedi straordinari : possono essere richiesti anche dal convivente
Novità anche per quanto riguarda i congedi straordinari per l’assistenza ai familiari con gravi disabilità previsti dall’articolo 42 comma 5 del decreto legge 151 del 2001. La principale novità è data dal fatto che avvalersi di tali permessi oltre al coniuge e della parte dell’unione civile, potrà essere anche il convivente. Naturalmente occorre una convivenza stabile.
La convivenza può iniziare anche dopo la presentazione della domanda di congedo, ma deve essere garantita per tutto il periodo della fruizione.
Naturalmente resta la possibilità di avvalersi dei congedi per:
- genitori in caso di assenza del coniuge del disabile o grave infermità del coniuge/convivente;
- figli conviventi della persona disabile nel caso in cui il convivente/coniuge ed entrambi i genitori siano deceduti o impossibilitati per grave infermità;
- uno dei fratelli/sorelle conviventi in caso di impossibilità per i soggetti prima visti;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile.
La circolare 39 sottolinea inoltre che la fruizione dei giorni di permesso previsti dalla legge 104 del 1992 non va ad incidere su giorni di ferie, tredicesima, riposi e gratifica natalizia. Restano fermi però i limiti a tutti gli emolumenti riconosciuti con riferimento alla presenza sul posto di lavoro.
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