L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che per alcuni prodotti informatici l’Iva non è al 22%, ma al 4%. Ecco chi potrà usufruirne e quali prodotti sono interessati da tale novità.
Iva al 4%, quando si può applicare?
L’Agenzia delle Entrate nella risposta ad Interpello n° 282 del 4 aprile 2023 ha reso noti i criteri con i quali è possibile riconoscere l’Iva al 4% per i supporti informatici necessari a persone che hanno deficit motori, visivi, uditivi o disturbi del linguaggio.
La normativa infatti prevede in modo generico che le persone che abbiano un’invalidità riconosciuta possano ottenere l’agevolazione fiscale dell’Iva al 4% prevista dalla legge 104 del 1992 (articolo 3). Non c’è una lista dei prodotti informatici che possano usufruire di tali benefici, ma di volta in volta è necessario determinare se quel determinato supporto è in grado effettivamente di migliorare l’autosufficienza, l’integrazione e quindi la qualità della vita della persona avendo delle funzioni che possono essere definite pertinenti rispetto all’handicap.
Vi sono dei limiti temporali da rispettare tra la vendita di due prodotti informatici con Iva al 4%?
Il chiarimento in oggetto è richiesto da una società che si occupa di vendita di dispositivi elettronici. In particolare l’istante chiede se vi sono dei limiti temporali da rispettare per la vendita di tali prodotti. L’acquirente infatti chiede la vendita di un telefono smartphone, il venditore ricorda di aver venduto allo stesso soggetto con aliquota agevolata al 4% un altro dispositivo simile solo qualche mese prima. Il potenziale acquirente non mostra prove inerenti lo smarrimento, il furto o il guasto del precedente dispositivo.
Venditore non deve controllare la distanza temporale negli acquisti, ma i certificati
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che in effetti la normativa in oggetto non prevede limiti temporali inerenti l’acquisto di tali beni. Di conseguenza il venditore non è tenuto a verificare gli acquisti antecedenti di sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Allo stesso tempo l’Agenzia nella risposta ad Interpello 282 del 2023 sottolinea che il venditore è tenuto a controllare il certificato medico attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.
Nel caso in cui nel certificato medico non risulti il nesso tra il sussidio tecnico informatico e la menomazione permanente, l’acquirente dovrà produrre un’ulteriore certificazione rilasciata dal medico curante dal quale risulti tale nesso funzionale in modo univoco. L’Agenzia sottolinea che il certificato in oggetto “deve contenere l’individuazione dello specifico sussidio tecnico informatico oggetto di acquisto per il quale ricorre il sopra menzionato nesso funzionale.” Solo se il certificato contiene tale indicazione sarà possibile procedere alla vendita applicando l’aliquota Iva al 4%.
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