La tregua fiscale tanto promessa è ormai realtà. Ma genera ancora qualche dubbio in fase di applicazione, ecco quindi i nuovi chiarimenti del Fisco.
Tregua fiscale, la circolare n.6/E
Continuano ad arrivare i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate in merito ai dubbi via via posti. Questa volta si risponde a quelli sollevati dagli ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio (Legge n.197/2022).
La circolare n.6/E chiarisce in merito all’applicativo delle norme agevolative, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023. In particolare si tratta della regolarizzazione delle irregolarità formali, il cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Spazio anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate, l’accertamento con adesione e il reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.
Tregua fiscale, le irregolarità formali
La circolare specifica anche le cosidette irregolarità formali, cioè le violazioni per le quali sono previste sanzioni pecuniarie “entro i limiti minimi e massimi o in una misura fissa non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionale la sanzione. Le irregolarità formali, sono quindi sanabili attraverso l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio, oltre i termini ordinari. Ma solo se le stesse fatture sono incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Solo in questo caso è prevista la sanabilità.
Il ravvedimento operoso speciale
Il ravvedimento operoso è un istituto giuridico finalizzato al ripristino della legalità vincolata in ambito amministrativo tributario. La circolare chiarice che il “ravvedimento operoso speciale” consente la regolarizzazione delle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021. Tuttavia è applicabile anche nei periodi di imposta precedenti. Sull’argomento, in particolare, l’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.
La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
La legge di Bilancio ha inoltre previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Sull’argomento la circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.