C’è tempo fino al 30 aprile 2023 per decidere se aderire alla rottamazione quater o meno e sono numerosi i contribuenti che si chiedono se tale scelta sia conveniente o se magari è meglio lasciar correre e attendere l’ eventuale prescrizione. I pareri in materia non sono unanimi nemmeno tra gli esperti della materia, ecco però qualche spunto.
Rottamazione quater in sintesi
La rottamazione quater permette di definire in modo agevolato e quindi senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio, ma pagando esclusivamente il capitale, le spese di notifica e istruttorie. Il pagamento degli importi può avvenire anche a rate. Possono essere oggetto della rottamazione quater le cartelle esattoriali affidate all’agente di riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
Il dubbio che assale molti riguarda le conseguenze che possono derivare dal mancato pagamento degli importi rateali, in particolare nel caso in cui si tratti di somme elevate.
La normativa infatti prevede la possibilità di rateizzare gli importi in 18 rate distribuite in 5 anni. Aderendo al pagamento rateale almeno il 10% delle somme devono essere versate nelle prime due rate in scadenza al 31 luglio 2023 e al 30 novembre 2023. In caso di mancata ottemperanza si decade dal beneficio della rottamazione quater. Proprio per questo chi ha difficoltà economiche esprime dubbi sulla convenienza dell’adesione.
Presentare più istanze di rottamazione quater per ridurre il rischio di decadenza
La prima cosa da ricordare è che la rottamazione quater consente di presentare più istanze per carichi pendenti diversi, in questo modo è possibile ridurre il rischio di decadenza, infatti gli importi delle singole rate sarà minore e si potrà decidere di portare avanti solo i piani di rientro che effettivamente si possono sostenere, lasciandone decadere solo una parte.
Decadenza non preclude l’ulteriore richiesta di rateizzazione
A parte questo suggerimento, occorre ricordare che nella rottamazione quater vi è una differenza rispetto alla rottamazione ter. Nel precedente intervento di pace fiscale era previsto che in caso di mancato pagamento di una rata o ritardo nel versamento si verificava la decadenza dal beneficio e le somme restanti dovevano essere pagate in unica soluzione. Il comma 14 dell’articolo 3 del DL 119/2018 stabiliva infatti che in caso di decadenza “b) il pagamento non può essere rateizzato e sensi dell’articolo 19 del DPR 29 settembre 1973 n. 602.”
La norma attuale, comma 244 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023, prevede invece che in caso di mancato, insufficiente, ritardato pagamento delle rate, le somme già incassate sono detratte dal debito intero, mentre le somme rimanenti possono essere nuovamente oggetto di accordo di rateizzo ex articolo 19 D.P.R. 602/1973 in quanto la norma espressamente non lo vieta.
Ricordiamo che nella rottamazione quater possono essere fatte rientrare anche le rate della rottamazione ter da cui i contribuenti erano decaduti.
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