La rottamazione quater sta generando alcune perplessità e tante domande tra gli italiani. Un pò di chiarezza può essere utile in un memento di incertezza generale.
Rottamazione quater, per quali debiti è prevista?
Quando si parla di debiti con il Fisco c’è sempre un pò di confusione. Fare è un pò di chiarezza è d’obbligo. Nella rottamazione quater rientrano i debiti risultanti dai carichi all’Agente della riscossine nel periodo dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Sono inclusi anche i debiti contenuti in cartelle non ancora notificate, gli interessi da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione. Inoltre rientrano anche i debiti che hanno già partecipato alle rottamazioni precedenti, anche se decaduta per il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate del piano precedente di rientro.
Se si hanno debiti verso le casse professionali, alcuni di questi rientrano nella rottamazione quater. Questo perchè le casse hanno deliberato entro il 30 gennaio 2023 di adottare uno specifico provvedimento e pubblicarlo. Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:
- CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense;
- ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore di biologi;
- ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari;
- CNPR – Cassa Ragionieri;
- INPGI – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.
Rottamazione quater, come fare richiesta?
Per accedere alla Rottamazione quater basta collegarsi al sito dell‘Agenzia delle entrate riscossione e seguire due vie diverse:
- in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei servizi, indicando le cartelle/avviso per i quali si vuole beneficiare dell’agevolazione;
- in area pubblica compilando l’apposito modulo ed allegando un documento di riferimento. Nella mail indicata si riceverà la ricevuta della domanda di adesione.
Se la domanda verrà rifiutata saranno indicate le motivazioni, mentre se invece accolta si avranno i pagamenti, le scadenze e le somme previste.
Come si può pagare?
Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2023. Oppure è possibile la rateizzazione in un massimo di 18 rate di cui le prime due con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate saranno ripartite nei successivi 4 anni e comunque versate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
In merito alle somme la prima e la seconda sono pari al 10% delle somme dovute. Invece le restanti avranno tutte pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.