La Corte Costituzionale, con la sentenza 47 del 21 marzo 2023, interviene in merito alla necessità di instaurare un contraddittorio preventivo tra Amministrazione finanziaria e contribuente prima dell’emissione di avvisi di accertamento.
Il contraddittorio preventivo in seguito ad ispezioni e accesso nei locali
L’articolo 12, comma 7, della legge 212 del 2000, o semplicemente Statuto del contribuente, stabilisce che in seguito ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, l’amministrazione finanziaria è tenuta a redigere un verbale delle operazioni compiute e a consegnarlo al contribuente che nell’arco di 60 giorni può produrre osservazioni. Inizia così una fase di contraddittorio preventivo volto ad evitare l’emissione di avvisi di accertamento e quindi a ridurre i motivi di “contrasto” tra contribuente e Fisco.
Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria ritenga di non poter accogliere le osservazioni del contribuente, è tenuta a dare una motivazione rafforzata al provvedimento finale.
La norma però prevede questo particolare contraddittorio solo nel caso in cui ci sia stato un accesso nei locali del contribuente ed esclude lo stesso in tutti gli altri casi. La Commissione tributaria della regione Toscana in merito ha sollevato una questione di legittimità costituzionale per la violazione dell’articolo 3 della Costituzione.
Corte Costituzionale: è auspicabile un intervento del legislatore che renda generalizzato il contraddittorio endoprocedimentale
La Corte Costituzionale ha ritenuto che la norma non sia incostituzionale. Tuttavia ha invitato il legislatore a modificarla alla luce del nuovo esplicarsi di rapporti tra Fisco e contribuente. La Corte Costituzionale sottolinea come nel nostro sistema manchi una norma che renda il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio, si tratterebbe di un sistema che potrebbe avvicinare il Fisco al contribuente ed evitare numerosi ricorsi che spesso hanno elevati costi e non portano alla riscossione delle somme pretese dall’Erario.
Il contraddittorio preventivo endoprocedimentale è però previsto per fattispecie specifiche, ad esempio articolo 38, comma 7, del Dpr 600 del 1973. Questo, in merito alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, prevede che l’ufficio debba convocare il contribuente e solo in seguito avvii il procedimento di accertamento.
A ciò si aggiunge che l’Unione Europea in merito ai tributi armonizzati prevede in caso di controlli, l’Amministrazione finanziaria debba attivare il contraddittorio.
Alla luce di queste norme frammentarie ma univoche, ritiene la Corte Costituzionale che sarebbe auspicabile prevedere disposizioni che rendano il contraddittorio endo-procedimentale tra Fisco e contribuente un metodo ordinario volto a ridurre il contenzioso e a ottenere una più facile riscossione del tributi effettivamente dovuti.
Secondo la Corte attraverso il contraddittorio si otterrebbe l’ottimizzazione del controllo fiscale, strumentale al buon andamento della Amministrazione stessa.
Leggi anche: Riforma del Fisco: tregua fiscale in arrivo per i mesi di agosto e dicembre