16 marzo 2023 è una data importante perché rappresenta la scadenza per comunicare i crediti d’imposta derivanti dall’energia, come saperne di più.
16 marzo 2023, mancano ancora alcuni giorni
Il 16 marzo 2023 è la data di scadenza per poter inviare all’Agenzia delle entrate il modello per comunicare l’ammontare dei crediti d’imposta maturati a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici. Si tratta, quindi, di tutte le spese sostenute per l’illuminazione, le forze motrici o il gas.
In particolare il 16 febbraio 2023 è stato approvato il modello per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei crediti d’imposta maturati per l’acquisto di prodotti energetici. Ed così entro il 16 di marzo sarà possibile usarlo per far valere i propri crediti nei confronti del fisco.
Si ricorda che l’indicazione di dati non veritiera può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L’indicazione del numero di telefono o dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrete informazioni o aggiornamenti su scadenze, novità adempimenti e servizi offerti.
16 marzo 2023, i periodi di riferimento
Il credito d’imposta copre diversi periodi di riferimento e sono crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi a:
- mese di dicembre 2022;
- mesi di ottobre e novembre 2022;
- terzo trimestre 2022;
- crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di carburante relativo al quarto trimestre 2022. Quest’ultimo dovrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2023, gli altri tre entro il 30 settembre 2023.
I bonus sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24. Il tutto tramite i relativi codici tributo stabiliti con le RRMM nn. 72, 54 e 49 del 2022.
Alcune precisazioni sui bonus Energia
Il credito d’imposta sui bonus energia è previsto solo per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16.5 Kw. Il contributo è concesso a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi. Per questo motivo i contribuenti possono chiedere i conteggi alle aziende fornitrici, che quindi dono obbligate a concedere.
Si precisa che le agevolazioni concesse non concorrono alla formazione del reddito d’imposta. In merito alle spese per consumi di gas si evidenzia che non rientrano nel bonus energia le spese per il riscaldamento ma solo quelle il cui utilizzo avviene per la produzione. Infine i crediti d’imposta possono anche essere ceduti. Le cessioni dei crediti devono essere comunicate all’Agenzia:
- entro il 21 giugno 2023, per i crediti di cui ai codici 6972 e 6987. I cessionari devono utilizzare il credito acquistato entro il 30 giugno 2023;
- entro il 20 settembre 2023, per i crediti di cui ai codici 6968, 6969, 6970, 6971, 6983, 6984, 6985, 6986, 6993, 6994, 6995 e 6996. I cessionari devono utilizzare i crediti acquistati entro il 30 settembre 2023.
Le cessioni dei crediti di cui ai codici 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966 e 6967 dovevano essere comunicate all’Agenzia entro il 21 dicembre 2022 e i cessionari dovevano utilizzare i crediti entro il 31 dicembre 2022.