L’Agenzia delle Entrate con la circolare 2 del 2023 ha fatto il punto sulla possibilità per i contribuenti di provvedere al ravvedimento speciale per sanare irregolarità sostanziali nelle dichiarazioni e nella determinazione delle imposte da versare, tra cui quelle prodromiche, per le dichiarazioni regolarmente presentate nel 2021.
Ravvedimento speciale: cos’è?
Sappiamo che in questo periodo è in atto un importante processo di pace fiscale che consente di sanare tutte le irregolarità anche se in maniera diversificata in base all’anno di riferimento e agli importi. Tra le varie possibilità vi è appunto il ravvedimento speciale. Questo si perfeziona con il pagamento entro il 31 marzo 2023 di imposta, interessi e sanzione minima (ridotta a un diciottesimo) con rimozione delle irregolarità e omissioni in applicazione articolo 1, commi 174-178, legge 197/2022 cioè la legge di Bilancio 2023.
Violazioni per le quali è possibile provvedere al ravvedimento speciale
Si applica il ravvedimento speciale esclusivamente per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, per violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 validamente presentate. Per validamente presentata si intende presentate nei termini o al massimo entro 90 giorni dal termine prescritto e che in base all’articolo 2 comma 7 del DPR 322 del 1998 non si considerano omesse.
Si è detto in precedenza che possono essere sanate con il ravvedimento speciale le violazioni sostanziali all’interno della dichiarazione, inoltre possono essere sanati anche gli errori prodromici rispetto alla dichiarazione stessa. Ad esempio nel campo della dichiarazione Iva possono essere sanati errori relativi alla mancata fatturazione di una o più operazioni che hanno generato di conseguenza un risparmio di imposta. Occorre però sottolineare che gli “errori sostanziali” in atti prodromici devono essere sanati in modo autonomo.
Il ravvedimento speciale non è disponibile per tutti, infatti non può essere effettuato se prima della data del versamento c’è già stata la contestazione delle irregolarità sostanziali che si intendono sanare. Ricordiamo che il termine ultimo è il 31 marzo 2023 e che entro tale data è possibile richiedere la rateizzazione degli importi, ma la prima rata deve comunque essere versata entro tale data.
Gli atti che vanno a sospendere la possibilità di addivenire a ravvedimento speciale sono:
- atti di accertamento, liquidazione, recupero delle somme, sanzioni;
- rientrano tra gli atti che ostacolano la possibilità di ravvedimento speciale anche le comunicazioni inviate dall’amministrazione finanziaria in seguito a errori riscontrati in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Infine, occorre ricordare che non rientrano nella possibilità di ravvedimento speciale le dichiarazioni che possono essere corrette con la regolarizzazione di violazioni di natura formale.
Vantaggi e procedura per il ravvedimento speciale
Il ravvedimento speciale rispetto al ravvedimento ordinario ha due vantaggi, cioè la possibilità di avere la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo e la possibilità di ottenere la rateizzazione degli importi da versare.
In una successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate si provvederà ad indicare i codici tributo da utilizzare per sanare le irregolarità. Questi codici tributo dovranno essere inseriti nel modello F24 utilizzato per effettuare il pagamento volto a sanare le irregolarità. L’Agenzia delle Entrate sottolinea che non essendo espressamente vietato dalle norme che regolano il ravvedimento speciale, si deve ritenere che è possibile utilizzare il modello F24 in compensazione, quindi gli importi dovuti in seguito a ravvedimento speciale potranno essere compensati con altri crediti vantati dal contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Occorre ricordare che chi decide di rateizzare gli importi, sulle rate in scadenza successivamente al 31 marzo 2023 dovrà versare gli interessi in misura del 2%. Il mancato pagamento o il ritardo anche in una sola rata comporta la decadenza del beneficio con iscrizione a ruolo delle somme.
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