Abbiamo visto che coloro che hanno debiti accumulati a cui non riescono più a far fronte possono chiedere sostegno attraverso la legge 3 del 2012, conosciuta come salva-debiti o salva-suicidi. Vediamo ora la procedura per chiedere l’applicazione della legge 3 del 2012.
Legge 3 del 2012: stilare il piano di rientro con un professionista
La prima cosa da fare è mettere insieme i documenti che dimostrino la necessità di fare ricorso alla legge 3 del 2012 e l’esistenza dei presupposti per accedervi. Gli stessi possono essere divisi in due blocchi, il primo blocco riguarda i documenti attestanti il livello del debito. Si tratta quindi di raccogliere gli atti, contratti, le notifiche che comprovano il debito e fanno capire da dove deriva.
Il secondo blocco di documenti riguarda invece la situazione economica e patrimoniale del debitore che possa dimostrare l’impossibilità di far fronte a tutti i pagamenti e anche che consenta di determinare la rata da pagare se successivamente si viene ammessi al beneficio. Tra gli atti da allegare vi sono busta paga, redditi, beni di proprietà.
La seconda tappa è stabilire un piano di rientro. Per questo è necessario avvalersi della consulenza di un professionista che in base ai dati economici ricostruiti, come visto in precedenza, possa determinare un piano fattibile.
Nomina del Gestore della crisi da sovraindebitamento
Il terzo passo è la nomina di un Gestore della crisi da sovraindebitamento. Questo passo ha una particolare importanza, infatti la nomina deve essere richiesta con un’istanza alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente. Questa procedura richiede il pagamento di un contributo unificato di 98 euro e una marca da bollo di 27 euro.
Laddove nel Tribunale competente per territorio sia presente l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento occorre rivolgersi proprio a tale istituto. L’Organismo provvede a nominare tra i propri componenti un soggetto che svolgerà anche il ruolo di Gestore della crisi. Il costo in questo caso è di 200 euro.
Oltre a questi costi deve essere versato anche l’onorario che viene calcolato avendo come punto di riferimento l’ammontare dell’attivo e del passivo del soggetto che chiede l’accesso alla legge 3 del 2012.
Oltre alla nomina del Gestore è obbligatoria la presenza di un avvocato e anche in questo caso è previsto il pagamento di un compenso per la prestazione che sarà comunque spalmato nel piano di rientro. Quindi andrà a comporre la rata finale.
Il Gestore dovrà quindi verificare la fattibilità del piano e se il soggetto richiedente rientra tra coloro che possono beneficiare della procedura prevista dalla legge salva-debiti/salva suicidi. In seguito a valutazione positiva del Gestore, il piano di rientro viene depositato in Tribunale e vi è quindi la valutazione finale del Giudice.
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