L’indennità di frequenza è una prestazione economica corrisposta ai minori con disabilità fino al compimento del 18° anno di età e finalizzata all’inserimento scolastico.
Cos’è l’indennità di frequenza minorenni
L’indennità di frequenza minorenni è un’indennità corrisposta dall’Inps in favore dei minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti normali in relazione alla propria età. Spetta inoltre ai minori ipoacusici con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore con le frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz.
Viene corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi in corrispondenza della frequenza a un corso o a un trattamento terapeutico-riabilitativo.
Alla scadenza del termine annuale il tutore del minore avente diritto alla percezione dell’assegno devono presentare all’Inps una dichiarazione in cui confermano la presenza dei requisiti necessari all’ottenimento dell’indennità di frequenza minorenni. Per i ragazzi di età compresa tra i 6 anni e i 16 anni, basta presentare la domanda una sola volta e la stessa resta valida per tutto il periodo di frequenza della scuola dell’obbligo. Anche in questo caso occorre però comunicare l’eventuale cambio di scuola, ad esempio da un istituto di scuola secondaria di primo grado a uno di secondo grado.
L’importo mensile percepito è di 287,09 euro mensili, lo stesso viene però riconosciuto solo al disabile minorenne che abbia un reddito personale annuo inferiore a 4.931,29 euro. La corresponsione ha inizio dal mese successivo rispetto a quello in cui è iniziata la frequenza del corso.
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I corsi la cui frequentazione consente di ottenere l’indennità di frequenza minorenni sono:
- scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado ( anche asili nido);
- centri di formazione o addestramento professionale pubblici e privati convenzionati la cui frequenza abbia la finalità del reinserimento sociale dei soggetti;
- centri ambulatoriali, diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
Incompatibilità dell’indennità di frequenza minori
Non tutti possono percepire l’indennità di frequenza minorenni, infatti la legge prevede delle incompatibilità rispetto ad altre prestazioni, in particolare non possono ottenere l’assegno coloro che percepiscono:
- l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale;
- l’indennità di accompagnamento per i ciechi totali;
- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
Un ulteriore limite è costituito da forme di ricovero presso strutture.
Coloro che si trovano in una situazione di incompatibilità possono optare per la rinuncia ad una di esse.
Come ottenere l’indennità di frequenza minorenni?
L’indennità di frequenza minorenni può essere richiesta solo in seguito al riconoscimento da parte di una commissione medico-legale. Il verbale deve essere comunicato all’Inps compilando il modulo AP70 attraverso la voce servizio “Invalidità civile – Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”. Il tutore può autonomamente inoltrare la domanda tramite il sito Inps, oppure rivolgersi a enti di patronato. I tempi per la liquidazione della praticva massimi sono di 30 giorni, come stabilito da legge n. 241/1990.