Bonus energia imprese: cosa succede se ho più codici Ateco?

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L’Agenzia delle Entrate fornisce costantemente risposte ad istanze dei contribuenti volte ad ottenere dei chiarimenti. Con la risposta ad interpello 18 del 2023 ha fornito delucidazioni in merito al bonus energia riconosciuto alle imprese gasivore ed energivore, in un caso particolare, cioè quando una stessa impresa per le attività svolte ha più codici A.te.co e alcuni di questi non sono ricompresi tra quelli che possono ottenere il bonus energia.

Premessa

Il decreto Sostegni ter prevede il riconoscimento di un contributo straordinario in favore delle imprese gasivore ( a forte consumo di gas naturale). Tale contributo si riconosce in forma di credito di imposta. Il credito viene riconosciuto in favore delle imprese individuate tramite codice Ateco nell’allegato 1 al decreto 541/2021 che abbiano subito un incremento del prezzo del gas superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019 e che abbiano un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno.

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Posso usufruire del bonus energia imprese anche se ho più codici Ateco non tutti beneficiari dell’agevolazione?

La società che propone interpello si chiede quindi se ha la possibilità di accedere al bonus energia imprese sebbene operi con diversi codici Ateco e alcuni di essi non siano ricompresi tra i beneficiari della misura di sostegno. A questo proposito nella risposta all’Interpello, l’Agenzia delle Entrate precisa che in base a quanto stabilisce l’articolo 5, comma 1, del Provvedimento, rubricato «Disposizioni in merito ai requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2021» Ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori dell’Allegato 1 al decreto 21 dicembre 2021, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento.

Ciò implica che non occorre che tutte le attività e i codici Ateco ricadano tra quelle per le quali si prevede la possibilità di usufruire del bonus energia, è essenziale che si verifichino tutte le altre condizioni e che l’attività prevalente ricada tra quelle previste dall’Allegato 1 del decreto 541/2021.

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