Come ormai tutti sanno, nella legge di bilancio 2023 è previsto un importante provvedimento di pace fiscale che consente lo stralcio delle cartelle esattoriali di importo inferiore a 1.000 euro. Questa però non è l’unica novità prevista, infatti gli articoli 42 e seguenti dell’ultima bozza prevede la possibilità di ottenere un importante sconto fiscale in caso di liti tributarie pendenti davanti ai giudici di primo grado, secondo grado o in Corte di Cassazione. Ecco le novità.
Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti con pagamento di piccole somme
Al fine di ridurre le liti giudiziarie e quindi snellire le procedure giudiziarie è prevista la definizione agevolata anche nel caso in cui sia iniziato un processo. In questo caso la definizione agevolata deve essere richiesta dal soggetto che ha presentato ricorso e prevede il pagamento del controvalore della lite giudiziaria. Vi sono però delle riduzioni:
- 90% in caso di ricorso pendente davanti al tribunale di primo grado.
I benefici aumentano se vi sono già state delle pronunce e queste sono a carico dell’Agenzia delle Entrate, in questo caso infatti se :
- l’Agenzia delle entrate è soccombente in primo grado è possibile definire la controversia con il pagamento del 40% del valore di giudizio;
- se l’Agenzia delle entrate è soccombente in secondo grado è possibile addivenire alla definizione agevolata della controversia tributaria con il pagamento del 15%;
- in caso di accoglimento parziale del ricorso è possibile ricorrere alla definizione agevolata pagando per intero le somme ormai accertate, mentre per la parte dell’atto annullata si può fare ricorso elle percentuali prima viste.
- Per le controversie pendenti in Corte di Cassazione in cui l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente in entrambi i primi due gradi, si può arrivare alla definizione agevolata con il versamento del 5% del valore della lite;
- per le controversie avente ad oggetto esclusivamente le sanzioni applicate ai tributi e non i tributi è possibile procedere alla definizione agevolata con il versamento del 15% degli importi nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia e del 40% negli altri casi.
Liti tributarie pendenti: alternative alla conciliazione
In alternativa alla conciliazione prevista dall’articolo 42 della bozza della legge di bilancio 2023 si può optare per la procedura di conciliazione definita dall’articolo 48 del d.lgs 546 del 1992 che prevede l’applicazione di sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale a cui si aggiungono interessi ed eventuali accessori.
Questa procedura non si applica alle pendenze davanti alla Corte di Cassazione, trova in questo caso applicazione al posto dell’articolo 42, l’articolo 44 della bozza la rinuncia al ricorso principale o incidentale in seguito a definizione transattiva con la controparte. La definizione transattiva prevede:
- pagamento dell’imposta;
- sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale;
- interessi ed eventuali accessori.
Leggi anche: Cancellazione cartelle esattoriali con il nuovo saldo e stralcio. Guida