Superbonus: chiarimenti dell’Agenzia in merito alla responsabilità in solido

rateizzazione

La Circolare 23 del 23 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha creato molto scompiglio nella parte in cui (paragrafo 5.3) introduce la responsabilità in solido tra il beneficiario del Superbonus e il cessionario. Ora l’Agenzia cambia rotta e aggiorna i criteri per determinare i casi di responsabilità solidale. Vediamo cosa cambia per i cessionari.

Superbonus: nella circolare 33 dell’Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti

La Circolare 33 dell’Agenzia delle Entrate  del giorno 6 ottobre 2022 va a definire i criteri per determinare la responsabilità solidale, avendo come punto di riferimento la legge di conversione del decreto Aiuti Bis che aveva previsto un alleggerimento della responsabilità in favore delle imprese cessionarie.

Ricordiamo che la Circolare 23 aveva introdotto la responsabilità solidale in tutti i casi in cui il cessionario non avesse effettuato adeguati controlli sullo stato di avanzamento dei lavori. La stessa circolare aveva sottolineato che matura tale responsabilità nel caso in cui ci sia:

  • assenza di documentazione o contraddittorietà tra la documentazione;
  • incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore dell’immobile e l’oggetto dei lavori eseguiti;
  • sproporzione tra l’ammontare dei crediti maturati e valore dell’immobile;
  • anomalie nelle condizioni economiche alle quali è stato ceduto il credito;
  • mancata effettuazione dei lavori.

Queste norme così stringenti hanno portato molti soggetti ad aver paura di intraprendere operazioni di cessione del credito e altri a chiedere prove documentali dei lavori eseguiti attraverso foto e in alcuni casi anche con Video (caso Deloitte). Di fatto c’è stato un vero blocco dei lavori.

La circolare 33 va a determinare nuove regole.

Le nuove regole sulla responsabilità in solido per Superbonus: sussiste solo in caso di colpa grave e dolo

In conformità alla nuova disciplina del comma 6 dell’articolo 121 del decreto Rilancio “l’ipotesi di concorso in violazione del fornitore e dei cessionari è stata limitata ai soli casi di dolo o colpa grave” mentre nella precedente versione il concorso in violazione sussisteva anche per la colpa lieve. Resta ferma però la necessità di acquisire i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni.

Il decreto legislativo 472 del 1997 all’articolo 5 delimita i confini del dolo e della colpa grave. Per dolo deve intendersi “la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento”.

La colpa grave invece si verifica “quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari

La circolare specifica però che per determinare il grado della copa è necessario avere come punto di riferimento anche il profilo professionale del soggetto agente, quindi non si tratta della colpa ascrivibile all’uomo comune, ma la perizia professionale specifica richiesta a chi esercita una determinata professione.

Quando si verificano il dolo e la colpa grave?

Specifica l’Agenzia delle Entrate che nel caso concreto si ha dolo quando il cessionario/fornitore è consapevole dell’inesistenza del credito e nonostante questo decide di acquistarlo e lo usa in compensazione con il modello F24.

Si ha invece colpa grave quando il cessionario abbia omesso in termini macroscopici la diligenza richiesta, ad esempio non richiedendo idonea documentazione da cui emerga il maturare dei crediti e in caso di palese contraddittorietà della documentazione.

La circolare 33 sottolinea che i casi tipici indicati nella precedente circolare 23 al paragrafo 5.3 ( precedentemente elencati nell’articolo) rappresentano un’elencazione a carattere meramente esemplificativo per l’amministrazione finanziaria procedente. Da ciò emerge che il cessionario può invocare elementi e circostanze ulteriori diversi da quelli ipotizzati purché siano idonei a dimostrare di aver applicato la dovuta diligenza ( di conseguenza anche i video devono considerarsi ammessi).