La legge di bilancio 2021 per gli anni 2021 e 2022 ha previsto sgravi contributivi che può arrivare al 100% per l’assunzione di donne. Ecco in quali casi spetta e come ottenere questa importante agevolazione.
Sgravi contributivi per chi assume donne: chi può ottenerlo
Lo sgravio contributivo per le aziende che assumono donne disoccupate viene riconosciuto alle aziende del settore privato (non si applica alle Pubbliche Amministrazioni). So escludono le attività che operano nel settore dell’intermediazione finanziaria. Lo sgravio ha ad oggetto non solo le nuove assunzioni, ma anche in caso di trasformazione del contratto in uno a tempo indeterminato o la proroga di un contratto a tempo determinato in scadenza. Lo sgravio è valido a fronte dell’assunzione di donne in situazione di svantaggio. Si tratta di:
- donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
- donne di qualsiasi età residenti in zone svantaggiate e che per tale ragione ricevono finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea e che siano disoccupate da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che operino in un settore in cui le donne sono particolarmente sotto-rappresentate e sono prive di un impiego regolarmente da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi .
Per effettuare tali assunzioni il datore di lavoro deve utilizzare il modulo 92-2012 presente all’interno del cassetto previdenziale.
Casi particolari
Lo sgravio contributivo previsto per l’assunzione di donne disoccupate in situazione di svantaggio può essere pari al 100%, ma non superiore a 6.000 euro. Il riconoscimento dell’esonero contributivo è però legato a un aumento occupazionale netto, cioè non si riconosce lo sgravio se nei mesi antecedenti l’azienda ha effettuato dei licenziamenti. L’incremento occupazionale si determina avendo come riferimento la differenza tra il numero dei lavoratori occupati e il numero di lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi antecedenti.
Abbiamo detto che da tale agevolazioni sono escluse le PA, ma sono invece compresi i consorzi, glie nti morali e gli enti ecclesiastici, gli enti pubblici economici, gli istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici ed ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato.