I diritti della vedova su pensioni, eredità e casa di abitazione, ecco tutto quello che spetta a chi rimane in vita e perde il marito.
I diritti della vedova, il tema della pensione
Una coppia si sposa, sperando di passare la vita insieme. Ma succede che a volte non va così e uno dei due muore. Ma quando il coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità? Il coniuge matura il diritto alla pensione di reversibilità dopo un mese dal decesso, anche se separato legalmente o divorziato. Però questo se titolare di un assegno periodico divorzile.
La pensione è un trattamento riconosciuto in caso di decesso del pensionato in favore dei familiari superstiti. Tuttavia la pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa. In particolare se la coppia ha avuto un figlio, alla moglie spetta un terzo dell’eredità del marito. Invece se la coppia ha avuto due o più figli, alla moglie spetta un quarto dell’eredità del marito mentre i due quarti vanno ai figli in parti uguali.
I diritti della vedova, in caso di eredità
Al coniuge spetta l’intera eredità solo in caso di mancanza dei figli. Inoltre entrano nella categoria “eredi” anche gli ascendenti, le sorelle e i fratelli che se sono presenti, secondo le quote stabilite dalla legge. Invece se i coniugi erano in comunione dei beni, questa si scioglie al momento della morte del coniuge.
Più in generale, se i beni del coniuge defunto erano in comunione legale, confluiscono nell’eredità solo al 50%, perché l’altro 50% è già in possesso del coniuge vivo. Mentre se i beni del coniuge erano in regime di separazione dei beni confluiscono al 100% nell’eredità.
Infine in caso di divorzio, il vincolo matrimoniale si scioglie, insieme a tutti i diritti successori. Quindi l’ex coniuge superstite, non fa più parte dell’asse ereditario del defunto e quindi nulla gli spetta.
La casa di abitazione, come ci si comporta?
Altro argomento importante è quello della casa di abitazione dei coniugi. Infatti il coniuge vivo mantiene il diritto sull’utilizzo dei beni immobili. Ma anche dei beni mobili presenti nell’abitazione, sempre che siano di proprietà del defunto o in comunione tra entrambi. Di solito, il soggetto già all’apertura della successione acquisisce il diritto di abitazione.
Ai sensi dell’art. 540, comma 2, del c.c., infatti, al coniuge superstite, anche quando concorre con altri chiamati all’eredità, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.